COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 17/07/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 93 – Reclamo S.C.D. Ligorna 1922 avverso le sanzioni della squalifica del campo per due giornate di gara e dell’ammenda di € 380,00 – Gara Ligorna – Emiliani del 16.6.2008 Terzo Torneo Ligorna Giovanissimi Fascia B C.U. n. 72 del 26.6.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 17/07/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 93 - Reclamo S.C.D. Ligorna 1922 avverso le sanzioni della squalifica del campo per due giornate di gara e dell'ammenda di € 380,00 - Gara Ligorna - Emiliani del 16.6.2008 Terzo Torneo Ligorna Giovanissimi Fascia B C.U. n. 72 del 26.6.2008. “Durante il secondo tempo un sostenitore della squadra insultava ripetutamente l’arbitro. Al termine della partita lo stesso soggetto entrava nel recinto degli spogliatoi, sempre all’interno dell’impianto, attraverso un cancello che era rimasto aperto, continuando ad insultare l’arbitro, colpiva lo stesso con una manata al viso ed iniziava una colluttazione risolta solo dopo l’intervento dei dirigenti della Società Emiliani. Nell’occasione un altro sostenitore del Ligorna, con la scusa di dividere, afferrava strettamente l’arbitro con le braccia scuotendolo e spingendolo contro la recinzione del campo, profferendo frasi minacciose; a quel punto tornava indietro il primo aggressore scuotendo da terra l’arbitro e, spintolo a terra, lo colpiva con un calcio. L’arbitro veniva nuovamente aiutato dai dirigenti della Società Emiliani che lo scortavano alla macchina; gli veniva sottratta anche la borsa degli indumenti poi in seguito restituita. Nessun dirigente della Società Ligorna 1922 interveniva in aiuto dell’arbitro; lo stesso riportava numerose contusione ed escoriazioni e rigidità al collo con senso di vertigine, come da referto del pronto soccorso”. Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato il campo di gioco della S.C.D. Ligorna per due giornate effettive di gara ed inflitto al sodalizio l’ammenda di € 380,00. Contro siffatte sanzioni propone reclamo la società eccependo che quanto successo al termine dell’incontro, fuori del recinto dello spogliatoio, era stata la conseguenza del comportamento dell’arbitro, il quale avrebbe rivolto, durante lo svolgimento della gara, un gesto inqualificabile verso il pubblico ed al termine, raggiunto da una persona per aver chiarimenti in merito a quel gesto, gli avrebbe sputato in viso provocandone la reazione. Dal che la richiesta di riduzione delle sanzioni. Tali eccezioni sono state ulteriormente ribadite in giudizio dal rappresentate della società reclamante. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e rilevato la perfetta rispondenza tra quanto riferito dal direttore di gara ed il sopra riportato riassunto del primo giudice, rilevato che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente sulle risultanze ufficiali, che, quando sono espresse in maniera chiara e precisa, come nel caso di specie, rappresentano fonte di prova assoluta, respinte pertanto le proposte eccezioni perché non idonee a superare il contenuto del rapporto di gara, ritenuto che i fatti appaiono di assoluta gravità per le conseguenze subite dall’arbitro a seguito dell’aggressione, e che le sanzioni inflitte in prime cure risultano del tutto appropriate, rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it