COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 25/09/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 6 – Reclamo A.C.D. Albenga avverso la squalifica del calciatore Savona Stefano fino al 31.1.2010. Gara Impresa Edile Mongiovi – Opel Attiva del 14 luglio 2007 Torneo Zerlotin – Arnasco. C.U. n. 6 del 31 luglio 2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 25/09/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 6 - Reclamo A.C.D. Albenga avverso la squalifica del calciatore Savona Stefano fino al 31.1.2010. Gara Impresa Edile Mongiovi - Opel Attiva del 14 luglio 2007 Torneo Zerlotin – Arnasco. C.U. n. 6 del 31 luglio 2008. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo dell’A.C.D. Albenga avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 6 del 31.7.2008, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica fino al 31.1.2010 al calciatore Savona Stefano (tesserato federalmente con l’A.C.D. Albenga) con la seguente motivazione: Già sospeso con effetto immediato dal Giudice Sportivo della Delegazione di Savona. Al termine della gara, il calciatore si rendeva responsabile di atti vandalici gettando, in segno di protesta, dell’acqua sui documenti della gara successiva. Entrato successivamente nello spogliatoio dell’Arbitro, in assenza dello stesso, sottraeva i documenti della propria squadra tra cui la distinta della gara stessa. L’arbitro vedeva personalmente l’ingresso del calciatore nello spogliatoio, atteso che la società afferma l’estraneità del proprio tesserato ai fatti attribuitigli, sostenendo che il Savona si era prodigato per restituire i documenti indebitamente sottratti dal dirigente dell’Impresa Edile Mongiovi, Lomanto Marco, che avrebbe involontariamente bagnato le distinte della gara successiva appoggiate su un tavolino all’esterno dello spogliatoio dell’arbitro; presa visione del referto arbitrale e del successivo supplemento rilasciato a richiesta del Giudice Sportivo, nel quale l’arbitro afferma di aver con sicurezza visto il calciatore Savona Stefano entrare nel suo spogliatoio ed appropriarsi dei documenti di gara e preso atto che la società nulla eccepisce sulla durata della sanzione; ricordato che il codice di disciplina sportiva, attribuisce valore di prova assoluta al referto di gara e che pertanto l’assunto difensivo della società reclamante va declassato a mera allegazione difensiva senza pregio alcuno nel procedimento sportivo; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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