COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 09/10/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 7 – Reclamo USD Pontedecimo avverso l’inibizione del dirigente Abbatuccolo Mario fino al 31.12.2008. Gara Pontedecimo-Vado del 14.9.2008 Campionato Eccellenza. C.U. n. 12 del 18.9.2008.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 09/10/2008
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 7 - Reclamo USD Pontedecimo avverso l'inibizione del dirigente Abbatuccolo Mario fino al 31.12.2008. Gara Pontedecimo-Vado del 14.9.2008 Campionato Eccellenza.
C.U. n. 12 del 18.9.2008.
Letto il reclamo con cui l’USD Pontedecimo impugna la decisione del giudice di primo grado che ha inflitto al dirigente Abbatuccolo Mario l’inibizione temporanea fino al 31 dicembre 2008 con la seguente motivazione:
“A metà circa del 2° tempo in occasione della segnalazione di un fuori gioco e conseguente annullamento di una rete segnata da un giocatore della Società, il dirigente in oggetto, che si trovava in tribuna, riconosciuto da un assistente del direttore di gara, rivolgeva frasi e minacce gravissime nei confronti dello stesso assistente. Reiterava tale comportamento sino al termine della gara. Da precisare che lo stesso dirigente in fase di consegna dei documenti prima dell'inizio della gara, era presente negli spogliatoi. (n° tessera impersonale 11558 stagione 2008/09)”
visionati gli atti ufficiali il cui contenuto risulta perfettamente compendiato dal G.S.;
respinte le eccezioni della società reclamante, che ritiene ingiusta ed errata la sanzione inflitta al proprio tesserato, sostenendo l’estraneità dello stesso ai fatti addebitatigli ed insinuando dubbi sulla reale possibilità che l’assistente arbitrale, posizionato dalla parte opposta alla tribuna, potesse effettivamente aver riconosciuto l’Abbatuccolo da così rilevante distanza, udendone altresì le frasi riferite dall’arbitro;
giudicata comunque la sanzione inflitta in primo grado eccessivamente affittiva in relazione alla fattispecie dell’infrazione;
la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, delibera di ridurre l’inibizione del dirigente Abbatuccolo Mario dal 31 dicembre 2008 al 15 novembre 2008.
Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto
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