COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 09/10/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 8 – Reclamo U.S. Canaletto avverso la squalifica del calciatore Launi Luca per cinque giornate. Gara N. San Fruttuoso-Canaletto Sepor del 14.9.2008 Campionato Promozione C.U. n.12 del 18.9.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 09/10/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 8 - Reclamo U.S. Canaletto avverso la squalifica del calciatore Launi Luca per cinque giornate. Gara N. San Fruttuoso-Canaletto Sepor del 14.9.2008 Campionato Promozione C.U. n.12 del 18.9.2008. La società U.S. Canaletto impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per cinque giornate di gara al calciatore Launi Luca, che, espulso per avere colpito con una mano in pieno volto con un ceffone un avversario, senza procurargli danni fisici, aveva rivolto ad un assistente, mentre usciva dal terreno di gioco, frasi volgari ed offensive. La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, ne richiede congrua riduzione. A sostegno di tale richiesta la reclamante afferma che il gesto del calciatore era privo d’intenzionalità e che le frasi rivolte all’assistente dell’arbitro, seppur censurabili, non costituiscono motivo che giustifichi ”una sanzione così pesante”. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, non può che rilevare la perfetta aderenza delle due fattispecie in esame con la previsione normativa della “condotta violenta” di cui all’art. 19 comma 4 lett. b) che prevede la sanzione minima per tre giornate di gara, e della “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” di cui allo stesso articolo comma 4 lett. a) che prevede la sanzione minima per due giornate di gara; sanzioni correttamente applicate dal giudice di prime cure. Per questi motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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