COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 06/11/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 – Reclamo A.S.D. Magra Azzurri avverso la squalifica dell’allenatore Affanni Mario fino al 26.11.2008. Gara Magra Azzurri – Colle di Luni dell’8.10.2008 Coppa Italia Eccellenza. C.U. n. 18 del 16.10.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 06/11/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 - Reclamo A.S.D. Magra Azzurri avverso la squalifica dell'allenatore Affanni Mario fino al 26.11.2008. Gara Magra Azzurri - Colle di Luni dell'8.10.2008 Coppa Italia Eccellenza. C.U. n. 18 del 16.10.2008. Alla squalifica dell’allenatore Affanni Mario fino al 26 novembre 2008 si oppone la soc. A.S.D. Magra Azzurri; la reclamante, pur ammettendo che durante lo svolgimento della gara, il tecnico ha ecceduto con le parole verso il direttore di gara, dal che l’espulsione, sostiene non corrispondente al vero quanto riferito dall’arbitro dopo l’allontamento del proprio tesserato. L’istante afferma che l’Affanni ha cercato di chiarirsi immediatamente con l’ufficiale di gara e quindi, al termine della prima frazione di gioco, si è recato presso il suo spogliatoio per porgere le proprie scuse. Chiede quindi la riforma del primo giudizio con conseguente riduzione della squalifica “nella misura equamente rapportata alla gravità dei fatti”. Il reclamo non può trovare accoglimento. Quanto affermato dalla società reclamante diverge completamente da quanto si legge sul rapporto che testualmente si trascrive: “sostava davanti al mio spogliatoio continuando ad offendermi e minacciarmi di aspettarmi fuori impedendomi di chiudere la porta”. Vista l’univocità e la chiarezza del referto arbitrale e ricordato che il codice di giustizia sportiva attribuisce agli atti ufficiali valore di prova assoluta che non può essere vinta o superata da affermazioni di parte, la Commissione Disciplinare, ritenuta la sanzione irrogata in prime cure, equa ed appropriata all’infrazione commessa, rigetta il reclamo e la conferma. In tal senso delibera. Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it