COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 17 -. Reclamo A.S.D. Serra Riccò 1971 avverso la squalifica del calciatore Pili Damiano fino al 28.2.2009. Gara Pegliese – Serra Riccò del 26.10.2008 Campionato Promozione. C.U. n. 22 del 30.10.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 17 -. Reclamo A.S.D. Serra Riccò 1971 avverso la squalifica del calciatore Pili Damiano fino al 28.2.2009. Gara Pegliese - Serra Riccò del 26.10.2008 Campionato Promozione. C.U. n. 22 del 30.10.2008. Espulso per aver spinto con violenza l’arbitro dopo essere stato ammonito, gli rivolgeva alcune gravi ingiurie; questo è quanto riferisce l’arbitro in merito al comportamento del calciatore Pili Damiano, sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica fino al 28 febbraio 2009. L’A.S.D. Serra Riccò ha impugnato il provvedimento con reclamo di rito nel quale chiede la riforma del giudizio di primo grado con l’irrogazione di altra sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Sostiene la Società che il proprio tesserato ha reagito in maniera scomposta ma non violenta tanto è vero che l’arbitro non avvertì alcun dolore. Visti gli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare non può non osservare come le allegazioni difensive del sodalizio reclamante rafforzate verbalmente in sede di audizione del rappresentante, contrastino con il rapporto dell’arbitro, prevalente per regolamento sulle dichiarazioni di parte. Tuttavia devesi rilevare che, nel suo chiaro seppur scarno resoconto, il direttore di gara nulla precisa in merito alle modalità ed alle conseguenze subite a causa del gesto del calciatore, il che induce a credere che la spinta, non avendo arrecato danno alcuno all’ufficiale di gara, debba essere considerata una forma di plateale protesta, sanzionabile con una più contenuta durata della squalifica inflitta in primo grado. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, In accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Pili Damiano dal 28 febbraio 2009 al 31 gennaio 2009. Nulla per la tassa reclamo.
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