COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 21 – Reclamo A.S.D. Albisole 1909 avverso la squalifica del calciatore Saettone Simone per sei giornate. Gara Pallare ’67 – Albisole del 2.11.2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 24 del 6.11.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 21 - Reclamo A.S.D. Albisole 1909 avverso la squalifica del calciatore Saettone Simone per sei giornate. Gara Pallare '67 - Albisole del 2.11.2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 24 del 6.11.2008. “Al 46° del 2° tempo, veniva espulso per comportamento gravemente violento nei confronti di un giocatore avversario. Reiterava tale comportamento violento con l'avversario a terra”. Questa la motivazione con il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Saettone Simone, espulso nel corso della gara in epigrafe, con la squalifica per sei giornate di gara. Contro tale provvedimento è insorta l’A.S.D. Albisole 1909 che con lungo e circostanziato reclamo contesta il resoconto arbitrale esponendo una diversa descrizione dei fatti tesa a giustificare ed a ridimensionare il comportamento del proprio tesserato. Conclude la reclamante con la richiesta di una parziale riforma della decisione impugnata, con una nuova decisione nel merito, ribadita in giudizio dal proprio rappresentante. Il reclamo non può trovare accoglimento. Dal resoconto arbitrale, redatto in maniera chiara ed univoca, si evince che il Saettone: • ha colpito con un “violento” pugno in piena area di rigore un avversario, facendolo cadere a terra; • ha infierito sull’avversario a terra con due calci, uno dei quali di forte intensità. Poiché questi sono i fatti riferiti dall’arbitro, su questi, per regolamento, si incardina il giudizio sportivo, talché la Commissione Disciplinare non può che respingere ogni contraria eccezione e convenire col primo giudice che ha ritenuto “gravemente violento” il comportamento del calciatore e gli ha irrogato una sanzione che appare adeguata e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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