COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 – Reclamo ASD Forza e Coraggio avverso l’irrogazione della punizione sportiva di perdita della gara Forza e Coraggio – Nave 2008 del 16.11.2008 Campionato di Seconda Categoria C.U. n. 20 del 20.11.2008 Delegazione Provinciale della Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/12/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 - Reclamo ASD Forza e Coraggio avverso l'irrogazione della punizione sportiva di perdita della gara Forza e Coraggio - Nave 2008 del 16.11.2008 Campionato di Seconda Categoria C.U. n. 20 del 20.11.2008 Delegazione Provinciale della Spezia. Il Giudice Sportivo, sulla base delle risultanze ufficiali, infliggeva all’ASD Forza e Coraggio, la punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Seconda Categoria Forza e Coraggio – Nave 2008 del 16.11.2008, sospesa al 31° del secondo tempo per “invasione di campo del pubblico”. Riferisce l’arbitro di aver preso la decisione di porre fine anticipatamente alla gara, perché quattro persone del pubblico, scavalcata la rete di recinzione, erano entrate in campo. L’arbitro fa osservare che nella circostanza i dirigenti della società ospitante erano appoggiati al cancello d’ingresso sul terreno di gioco onde evitare che estranei potessero entrarvi. Precisa inoltre, nel paragrafo riservato al comportamento dei dirigenti, che gli stessi si erano prodigati per far sì che “tutto tornasse alla normalità”. Null’altro riferiva il direttore di gara in merito alla decisione di concludere anzi tempo l’incontro. Solo nel successivo supplemento di rapporto richiesto da questo giudicante, l’arbitro aggiungeva di essere stato indotto a porre fine anticipatamente alla gara anche perché il calciatore Piccinini Luca, n. 18 della società reclamante, “continuava a colpire chiunque si trovasse di fronte a lui”. Reclama l’ASD Forza e Coraggio, chiedendo la riforma del giudizio di primo grado, affermando che un’unica persona è entrata in campo e la partita avrebbe potuto essere regolarmente portata a termine con l’intervento dei dirigenti e l’allontanamento dell’invasore, comportamento questo di cui l’arbitro stesso dà formale notizia sul rapporto. Alla luce delle risultanze ufficiali la decisione va assunta tenendo conto delle seguenti osservazioni: • l’arbitro, sul primo rapporto, giustifica la decisione di concludere anzi tempo la gara a causa dell’ingresso sul terreno di gioco di quattro persone del pubblico, ma riferisce altresì che i dirigenti della società si prodigarono perché tutto tornasse alla normalità; • nulla riferisce sulle intenzioni degli invasori, mentre si può ragionevolmente escludere che gli stessi ne minacciassero l’incolumità; si evince, infatti, alla voce “giocatori espulsi” del referto, che si creò un parapiglia tra due calciatori l’uno, il Piccinini Luca, che sparava pugni a destra e a manca, l’altro che aveva reagito con due pugni. Espulsi, secondo il narrato dell’arbitro, il Piccinini continuava a tirar pugni, mentre s’allontanava dal terreno di gioco (quindi presumibilmente ormai lontano dall’ufficiale di gara). Queste osservazioni inducono questo giudicante a ritenere che il caso in esame non rientri in quei parametri. più volte enunciati da l’ex CAF, entro i quali l’arbitro può porre fine anticipatamente ad un incontro, e cioè che egli si sia trovato in serio pericolo per la sua incolumità e non sia riuscito a sedare fatti o situazioni con i normali mezzi che il Regolamento di Gioco gli fornisce. La decisione dell’arbitro appare pertanto ingiustificata e la conseguente pronuncia del primo giudice va riformata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di annullare la punizione sportiva di perdita della gara inflitta alla ASD Forza e Coraggio e dispone la ripetizione dell’incontro. Manda alla Segreteria della Delegazione Provinciale della Spezia per gli adempimenti del caso. La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita.
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