COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. U.S. CAMPOBASSO 1919 – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 63 (GARA CAMPOBASSO 1919 – COLLETORTO DEL 20 DICEMBRE 2008 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 1^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. U.S. CAMPOBASSO 1919 – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 63 (GARA CAMPOBASSO 1919 – COLLETORTO DEL 20 DICEMBRE 2008 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 1^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. Quanto sostenuto dalla società ricorrente non può essere condiviso e preso in considerazione da questa C.D., perché il referto, che si ricorda fa piena prova circa il comportamento dei tesserati (vedi art. 35, comma 1.1., C.G.S.), riporta in modo incontrovertibile il comportamento violento tenuto verso un avversario dal calciatore Laudizio Carlo, per di più commesso a gioco fermo. Non è possibile tenere conto della casistica riportata nel ricorso perché trattasi di fatti diversi e né, tanto meno, è possibile tenere conto che il calciatore non ha mai subito squalifiche o inibizioni, in quanto il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione minima prevista per il caso in esame dall’art. 19, comma 4, lettera b), C.G.S. Va fatto, anche, presente che non è ammesso dal C.G.S. il confronto tra il ricorrente ed il direttore di gara e né l’utilizzo di riprese televisive, che, peraltro, la ricorrente non ha esibito, ma si è dichiarata pronta a fornire, perché esse sono ammesse solo limitatamente ai fatti di condotta violenta “non visti dall’arbitro” (vedi art. 35, comma 1.4, C.G.S.). P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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