COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.6. A.S.D. CARPINONE CALCIO – AVVERSO AMMENDA ALLA SOCIETÀ – DECISIONE G.S. – C.U. N.63 (GARA CARPINONE – DOMENICO DE SISTO DEL 21 DICEMBRE 2008 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 14^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.6. A.S.D. CARPINONE CALCIO – AVVERSO AMMENDA ALLA SOCIETÀ – DECISIONE G.S. – C.U. N.63
(GARA CARPINONE – DOMENICO DE SISTO DEL 21 DICEMBRE 2008 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 14^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Carpinone Calcio e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue.
Quanto sostenuto dalla ricorrente non dà possibilità a questa C.D. di poter valutare in modo diverso dal G.S. i fatti verificatisi durante ed al termine della gara, riportati con molta precisione nel referto.
Pur tuttavia, si ritiene di poter ridurre la squalifica inflitta tenendo conto che il direttore di gara parla di offese generiche, senza riportare specificamente quali sono state e come si sono manifestate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto riduce l’ammenda inflitta dal G.S. alla società A.S.D. Carpinone Calcio ad euro 200,00.
Nulla per la tassa non versata.
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