COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.6. S.S. SALCITO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 38 (GARA SALCITO – PESCOLANCIANO DEL 12.10.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 4^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.72 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.6. S.S. SALCITO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DECISIONE G.S. – C.U. N. 38 (GARA SALCITO - PESCOLANCIANO DEL 12.10.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 4^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, preso atto che il ricorso avverso la squalifica del calciatore Salvatore Francesco, pubblicata sul C.U. n. 38 del 16 ottobre 2008, è stato proposto dalla società S.S. Salcito in data 1° dicembre 2008, come risulta dalla raccomandata pervenuta il 3 dicembre successivo, quindi fuori dei termini di cui all’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, DICHIARA inammissibile il ricorso. ORDINA addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente S.S. Salcito.
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