COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO – OSTUNI SPORT del 7 dicembre 2008 (Reclamo del sig. CARBONELLA Vincenzo in opposizione al provvedimento disciplinare a suo carico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 in data 11.12.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO - OSTUNI SPORT del 7 dicembre 2008 (Reclamo del sig. CARBONELLA Vincenzo in opposizione al provvedimento disciplinare a suo carico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 in data 11.12.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; rilevato che al reclamo (giustificazioni personali) fatto pervenire dall’allenatore sig. CARBONELLA Vincenzo con nota del 18/12/2008, non risulta allegata la relativa tassa per cui il reclamo va dichiarato inammissibile; D E L I B E R A dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal sig. CARBONELLA Vincenzo.
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