COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°22 del 18.12.2008. Gara Barisardo / Socio Culturale Castiadas del 14.12.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°22 del 18.12.2008. Gara Barisardo / Socio Culturale Castiadas del 14.12.2008. La Società Barisardo in data 19.12.2008 ha preannunciato reclamo, richiedendo il referto della gara in epigrafe. La Commissione, rilevato che al preannuncio non ha fatto seguito la proposizione del reclamo nei termini previsti,DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art.33 punto 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone l’addebito della tassa.
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