COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°25 del 09.01.2009. Gara Gemini Pirri / Barisardo del 03.01.2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°25 del 09.01.2009.
Gara Gemini Pirri / Barisardo del 03.01.2009.
La reclamante propone reclamo avverso i seguenti provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo per la gara in epigrafe:
1) squalifica a carico dell’allenatore Piras Marco sino al 27 gennaio 2009 perché, alla fine della gara, avrebbe ostacolato il rientro negli spogliatoi dell’arbitro e l’avrebbe ripetutamente ingiuriato;
2) squalifica per tre gare a carico del giocatore Vergari Andrea poiché, al termine della gara, dalla quale era stato espulso per somma di ammonizioni, avrebbe ostacolato il rientro del direttore di gara negli spogliatoi e l’avrebbe minacciato costringendolo a sollevare il braccio per guardare l’orologio;
3) squalifica per tre gare a carico del calciatore Capitta Andrea, poiché, al termine della gara, dopo essersi levato la maglietta e calciato lontano il pallone, si sarebbe lanciato contro l’arbitro, insultandolo ripetutamente nonostante alcuni compagni avessero tentato di bloccarlo.
La società Barisardo impugna adducendo, in primo luogo, argomenti che non attengono allo svolgimento della gara che li occupa e che, pertanto, non possono avere, in questa sede, alcuna valenza probatoria. Con riferimento alle condotte poste in essere dai due giocatori non sono stati indicati, nè tanto meno esposti, elementi che possano mettere in dubbio la ricostruzione fattuale riassunta dall’arbitro nel referto. Del tutto pretestuose ed inconfacenti sono peraltro le osservazioni della società reclamante in ordine ai presunti rapporti intercorsi fra l’arbitro, la Federazione e la medesima ricorrente.
E’ pure necessario evidenziare che le sanzioni inflitte risultano del tutto proporzionate alle condotte poste in essere dai giocatori delle quali, come detto,non vi è alcun motivo di dubitare.
Da ultimo, con riferimento alla sanzione inflitta nei confronti dell’allenatore Piras Marco, mette conto rimarcare che l’art. 45 del C.G.S., al comma terzo, stabilisce l’inammissibilità dei ricorsi avverso i provvedimenti di squalifica dei tecnici fino ad un mese; pertanto, poiché nel caso di specie, tale ultimo termine non è stato superato, il ricorso non è ammissibile.
Per tutti questi motivi, la Commissione DELIBERA l’inammissibilità del reclamo con riferimento alla squalifica del tecnico Piras Marco e rigetta nel resto.
Dispone l’addebito della tassa.
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