COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. FRASSATI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 18.12.2008. Gara Frassati / Ardara del 14.12.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. FRASSATI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 18.12.2008. Gara Frassati / Ardara del 14.12.2008. La Pol. Frassati ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Manca Efisio, perché, espulso per avere insultato l’arbitro, ritardava l’uscita dal campo e tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per l’intervento dei dirigenti della società Frassati che lo trattenevano. Dopo l’uscita si posizionava dietro la rete di recinzione e reiterava gli insulti e le minacce; 2) squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Maiolo Patrick, perché, al termine dell’incontro, prendeva a calci la porta dello spogliatoio del direttore di gara, danneggiando la maniglia e la serratura. Apertasi la porta veniva trattenuto dai compagni, che gli impedivano di entrare nello spogliatoio dell’arbitro. La reclamante, per quanto concerne la squalfica inflitta a Manca Efisio, pur riconoscendo la non corretta condotta del giocatore, ritiene eccessivo il provvedimento, dal momento che il medesimo si limitò a proferire espressioni irriguardose, senza porre in essere atti violenti, e ne domanda perciò la riduzione. Per quanto attiene la squalifica inflitta al Maiolo Patrick, la reclamante contesta che responsabile del danneggiamento della maniglia e della serratura possa essere ritenuto il giocatore, considerato che quest’ultimo non avrebbe mai potuto essere individuato al momento della commissione dell’atto, essendo la porta rimasta chiusa fino a quando si affacciò il giocatore. Conclude, pertanto, la stessa reclamante, con la richiesta di revoca della sanzione. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene che: 1) per quanto attiene la squalifica inflitta a Manca Efisio, pur essendo stata provata ( ed ammessa dalla stessa reclamante) la responsabilità del giocatore, consistita nelle espressioni ingiuriose e minacciose, pur aggravate dalla reiterazione fuori dal terreno di gioco, deve convenirsi che in tale comportamento non si ravvisano atti di violenza, cosicchè la sanzione può essere adeguatamente ridotta a tre giornate; 2) per quanto attiene la squalifica inflitta a Maiolo Patrick, lo stesso deve essere ritenuto responsabile della scomposta e censurabile condotta consistita nei calci inferti alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, il quale ebbe immediatamente a riconoscerlo all’ingresso di esso, prima che venisse egli convinto dai propri compagni a desistere dalle proteste. In tale comportamento non sono tuttavia individuabili ulteriori elementi di violenza, né egli può essere considerato responsabile del danneggiamento della maniglia e della serratura, non potendosi attribuire allo stesso giocatore, sulla scorta del referto arbitrale, simili conseguenze. Il comportamento del medesimo, pur deprecabile, nei fatti attribuitigli, giustifica una riduzione della squalifica a tre giornate. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di ridurre le squalifiche inflitte ai giocatori Manca Efisio e Maiolo Patrick, a tre giornate per ciascuno. Dispone il non addebito della tassa.
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