COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. MACOMERESE ( Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Oristano) Averso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 17 del 18.12.2008. Gara Terralba / Macomerese del 06.12.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. MACOMERESE ( Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Oristano) Averso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 17 del 18.12.2008. Gara Terralba / Macomerese del 06.12.2008. La Macomerese Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che nella seduta del 17.12.2008 aveva deliberato di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 3 a 0 a favore della Società Terralba, sanzione applicata per posizione irregolare del giocatore Ghisu Antonio. La reclamante sostiene che il calciatore Ghisu Antonio aveva titolo per disputare la gara in oggetto, in considerazione del fatto che il calciatore squalificato nella gara del 29.11.2008 Macomerese / Borore non era Ghisu Antonio, ma La Robina Michele, calciatore del Borore. La Commissione, - accertato che la reclamante ha osservato tutte le norme procedurali; - verificato dagli atti ufficiali di questo Comitato, che il giocatore Ghisu Antonio fu erronamente colpito da provvedimento di squalifica riportato nel Comunicato Ufficiale n° 15 del medesimo Comitato Provinciale, per mero errore dell’arbitro che nel referto aveva indicato espulso il predetto, mentre con sua stessa successiva comunicazione riportata sul C.U. n° 18, pubblicato il 30.12.2008, il giocatore da intendersi espulso era il numero 2 della Società Borore, La Robina Michele; - ritenuto pertanto che il calciatore Ghisu Antonio aveva titolo per disputare la gara Terralba / Macomerese; DELIBERA, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, di ripristinare il risultato della gara conseguito nel campo di 2 a 2. Dispone il non addebito della tassa.
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