COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ACRS CAGLIARI 2000 ( Campionato Juniores Calcio a Cinque ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 30.12.2008. Gara Cagliari 2000 / Capoterra 2000 del 18.12.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ACRS CAGLIARI 2000 ( Campionato Juniores Calcio a Cinque )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 30.12.2008.
Gara Cagliari 2000 / Capoterra 2000 del 18.12.2008.
La Società Cagliari 2000 ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risulato di 0 a 6.
La Commissione,rilevato che la reclamante non ha notificato alla controparte copia del ricorso, così come previsto dall’art.33, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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