COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD TAORMINA (Me) – Avverso squalifica calciatore Mannino Adriano per 8 gare e per squalifica calciatori Cariolo Salvatore e Foresta Mario per 4 gare – Campionato Promozione girone C Agira Nissoria – Taormina del 13 Dicembre 2008 – C.U. N. 162 LND del 18 Dicembre 2008 Procedimento 120/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°192 del 15/01/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD TAORMINA (Me) – Avverso squalifica calciatore Mannino Adriano per 8 gare e per squalifica calciatori Cariolo Salvatore e Foresta Mario per 4 gare – Campionato Promozione girone C Agira Nissoria – Taormina del 13 Dicembre 2008 – C.U. N. 162 LND del 18 Dicembre 2008
Procedimento 120/A
Con rituale appello la società Taormina propone ricorso avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo indicati in epigrafe perché li ritiene sproporzionati a quanto realmente accaduto tenuto conto anche della lealtà e della correttezza sportiva che a sempre contraddistinto la società Taormina, e ne chiede una riduzione.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso e esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
Il calciatore Mannino Adriano al 40° del secondo tempo assumeva un contegno irriguardoso nei confronti del Direttore di gara strattonandolo per un braccio, mentre i calciatori Cariolo Salvatore e Foresta Mario venivano coinvolti, a fine gara, in una rissa alla quale partecipavano attivamente perpetrando ripetuti atti di violenza nei confronti di calciatori e dirigenti avversari.
I fatti accaduti sono chiaramente descritti dal Direttore di gara nel suo referto, che per consolidata Giurisprudenza gode di fede privilegiata,ma relativamente al calciatore Mannino Adriano , pur censurando il suo comportamento, atteso che il suo atteggiamento si è limitato solo a proteste verbali ed ad un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro senza ulteriori conseguenze per lo stesso si ritiene di limitare a 6 le giornate di squalifica. Per quanto riguarda i calciatori Foresta Mario e Cariolo Mario si ritiene che questi non siano meritevoli di alcuna riduzione e si confermano gli addebiti sanzionati così come da dispositivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare a 6 le giornate di squalifica per il calciatore Mannino Adriano
Di confermare a 4 le giornate di squalifica per i calciatori Cariolo Salvatore e Foresta Mario
Senza addebito della tassa reclamo
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