COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 080 STAGIONE SPORTIVA 2008/09 Reclamo della A.S.D. Poggioseano 1909 avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato per cinque gare il calciatore Rocchi Marco. C.U. n.30 del 04/12/ 2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 080 STAGIONE SPORTIVA 2008/09 Reclamo della A.S.D. Poggioseano 1909 avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato per cinque gare il calciatore Rocchi Marco. C.U. n.30 del 04/12/ 2008. Il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito, a gioco fermo, con un pugno al volto un giocatore avversario, procurandogli una ferita con perdita di sangue. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica per cinque gare. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società del Poggioseano la quale, in modo estremamente sintetico, sostiene che si è trattato di un gesto di reazione alle continue provocazioni subite dal proprio tesserato e comunque privo della violenza necessaria a provocare delle ferite. Per tale motivo chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato nel referto gara, sottolineando l’intenzionalità del gesto. Pertanto alla luce di quanto dichiarato dall’arbitro emerge in maniera certa che il colpo al viso sferrato dal giocatore in questione, oltretutto ammesso anche dalla reclamante, ha provocato delle conseguenze fisiche che non consentono alcuna riduzione della sanzione irrogata. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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