COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 093/stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Intercomunale Collesalvetti s.r.l. avverso il provvedimento disciplinare assunto dal G.S.T. nei confronti del calciatore Benetti Simone. C.U. n. 32 del 18.12.2008

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 093/stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Intercomunale Collesalvetti s.r.l. avverso il provvedimento disciplinare assunto dal G.S.T. nei confronti del calciatore Benetti Simone. C.U. n. 32 del 18.12.2008 Il G.S.T. con il Comunicato Ufficiale sopra indicato, ha assunto nei confronti del calciatore Benetti due distinti provvedimenti disciplinari, il primo per tre giornate con la motivazione: “per aver offeso il D.G., sanzione aggravata in quanto capitano”, il secondo per una giornata per somma di ammonizioni (quarta infrazione). La squalifica per tre giornate viene contestata dalla società la quale riferisce che il Benetti, nella sua qualità di capitano, riteneva che l’arbitro fosse incorso in un errore tecnico ordinando la ripetizione di un calcio di punizione con il pallone che, secondo il calciatore, risultava già in gioco. Richiama a tal fine le nuove norme regolamentari in materia e riporta la frase pronunciata dal calciatore nei confronti dell’arbitro “non conosci il regolamento cosa ci sei venuto a fare”. La reclamante conclude per una riduzione della sanzione anche in considerazione del fatto che la squalifica complessivamente inflitta è di quattro giornate. Il reclamo non può essere accolto, partendo dall’ultima osservazione il Collegio osserva che la squalifica per una giornata, costituente fatto a se stante, non è oggetto di impugnazione. Per quanto riguarda la sanzione delle tre giornate il D.G., nel supplemento reso in questa sede, conferma che il pallone non era in gioco perché non era stato mosso e che il Benetti, precipitatosi sul pallone non ancora in gioco e ponendosi in posizione irregolare rispetto ad esso, oltre ad aver pronunciato la frase riportata dalla società ha proferito specifiche offese. Richiamandosi al disposto dell’articolo 31 del C.G.S., il Collegio rileva che la ripresa regolare del gioco costituisce un aspetto tecnico sottratto alla cognizione di questa Commissione. Il supplemento riporta la parola, di indubbio carattere offensivo, pronunciata dal calciatore il cui comportamento deve essere sanzionato tenendo conto anche della qualifica rivestita. Sotto tale aspetto la squalifica di tre giornate appare congrua. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo confermando il provvedimento impugnato. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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