COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 90 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’ASD Capannori avverso la decisione del G.S. Territoriale di Lucca che ha squalificato il sig. Del Sarto Stefano per 3 gare. C.U. n° 25 del 18.12.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 90 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’ASD Capannori avverso la decisione del G.S. Territoriale di Lucca che ha squalificato il sig. Del Sarto Stefano per 3 gare. C.U. n° 25 del 18.12.2008. Il Giudice Sportivo squalificava per tre gare il calciatore Del Sarto Stefano per condotta violenta nei confronti di un avversario. Il fatto contestato accadeva nel corso della gara Segromigno – Capannori del 13.12.2008. Con il reclamo proposto, il GS Capannori ASD richiede una riduzione della squalifica. Nell'ammettere in buona sostanza l'accaduto, la società ritiene eccessiva la sanzione in relazione al fallo subito, e tenuto conto, a suo avviso, della platealità dell'avversario nell'accentuare il fallo. Il reclamo non merita accoglimento. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta conforme al dettato delle Carte Federali in merito alla condotta violenta. Infatti, dall'esame del rapporto di gara emerge in tutta chiarezza la volontarietà del gesto (calcio alla gamba), la circostanza in cui è stato commesso (azione di gioco, disinteressandosi del pallone), e le sue conseguenze (caduta a terra dell'avversario e intervento del massaggiatore). Quanto comminato è pertanto conforme alla fattispecie esaminata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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