COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 076 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Navacchio Zambra, avverso la squalifica inflitta al calciatore Conti Thomas fino al 27/11/2010, l’inibizione al dirigente Merlotto Gabriele fino al 26/12/2008, nonché l’ammenda di € 250 (C.U. n. 29 del 27/11/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 076 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Navacchio Zambra, avverso la squalifica inflitta al calciatore Conti Thomas fino al 27/11/2010, l’inibizione al dirigente Merlotto Gabriele fino al 26/12/2008, nonché l’ammenda di € 250 (C.U. n. 29 del 27/11/2008). L’Associazione Sportiva Dilettantesca Navacchio Zambra, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D. contestando le decisioni del G.S., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro disputato, in data 23 novembre 2008, contro la società ospitante Pitigliano. Preliminarmente questa C.D.T. deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo relativo al dirigente Merlotto Gabriele, inibito per un periodo inferiore ad un mese, in quanto provvedimento disciplinare non reclamabile ex art. 45 co. III lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Il G.S. motivava così le proprie decisioni: Conti Thomas squalifica fino al 27/11/2010 “A fine gara, al rientro negli spogliatoi, colpiva da dietro con un forte calcio nel sedere il D.G. procurandogli dolore che si protraeva per circa 20 minuti.” Società Navacchio Zambra Ammenda di € 250,00 “Propri sostenitori, a fine gara, offendevano e minacciavano ripetutamente il D.G., tanto che la Società ospitante era costretta a chiamare le forze dell'ordine. Veniva scortato dalle medesime all'auto in modo da poter lasciare l'impianto.” La Società reclamante, per quanto attiene alla posizione del giocatore, nega che sia realmente avvenuto un contatto fisico con il D.G. ammettendo il solo tentativo di aggressione non riuscito grazie al pronto intervento dei dirigenti. Contesta inoltre l'entità dell'ammenda rilevando che le forze dell'ordine non avrebbero assolutamente fornito alcun servizio di scorta per l'arbitro non sussistendone i presupposti e conclude pertanto per una riduzione di entrambi i provvedimenti disciplinari. All’udienza del 9 gennaio 2009, la società Navacchio, regolarmente citata presso la propria sede sociale, veniva sentita nella persona del Presidente che, reso edotto del supplemento arbitrale fornito alla C.D.T., ripercorreva la storia assolutamente corretta della propria società e, sulla scorta di quanto scritto dal D.G., attribuiva al gesto del ragazzo una valenza non violenta nel contempo perorando il corretto operato della dirigenza. Il reclamo merita parziale accoglimento. Occorre rilevare che le motivazioni del G.S. sopra riportate forniscono un quadro, basato sul rapporto arbitrale, che contrasta decisamente con la tesi difensiva spesa nel reclamo ed è invece compatibile con il successivo supplemento. Sebbene le censure contenute nell’atto introduttivo siano ampiamente smentite dal supplemento, alcune posizioni devono trovare, in ordine alla concreta lesività dei gesti compiuti, un’adeguata rideterminazione. Infatti appaiono decisamente più pertinenti i rilievi dedotti ed argomentati dal Presidente in sede di convocazione; ovviamente il calcio sferrato dal giocatore non può essere qualificato diversamente dal “gesto violento”, come dimostra il dolore intenso e perdurante provocato al D.G., ma la zona attinta non appare idonea a cagionare conseguenze diverse da quelle concretamente riscontrate nel caso in esame. In altri termini l'azione non può essere equiparata ad un qualsiasi colpo ricevuto sul volto o su altre parti delicate apparendo logico ritenere che il calciatore abbia voluto “controllare” le conseguenze della propria condotta - certamente violenta e platealmente oltraggiosa – non potendo la medesima essere nemmeno equiparata, almeno come potenzialità lesiva, alla “accettazione del rischio” assunta da chi, ad esempio, scaglia una pallonata contro il D.G.. Parimenti deve essere rideterminata la sanzione pecuniaria inflitta sia perché l'intervento dei militari, che comunque aiutarono il D.G. ad allontanarsi dal campo, fu originato da alcuni diverbi avvenuti tra tifosi sugli spalti sia in considerazione della categoria di appartenenza della società reclamante Pertanto le sanzioni inflitte dal G.S., per queste posizioni dovranno essere parimenti ridimensionate. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Navacchio Zambra e, dichiarato inammissibile il reclamo di Merlotto Gabriele, riduce la squalifica inflitta al calciatore Conti Thomas fino al 27/05/2010, applica l'ammenda alla società di € 150,00 e dispone la restituzione della relativa tassa.
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