COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 061 stagione sportiva 2008/09 -Gara Centrolido National – S.Marco Avenza (5-0) del 1/11/08. Campionato Giovanissimi A. In C.U. Delegazione Provinciale di Massa –Carrara n.19 del 6/11/08. Reclamo della società S.Marco Avenza avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. 1)Squassoni Alessandro. Inibizione fino al 6/3/09 per offese e minacce verso un giocatore avversario. Di poi offendeva reiteratamente il D.G. ed inoltre lo minacciava. Alla notifica dell’allontanamento persisteva con le ingiurie. A fine gara reiterava ulteriormente il suo comportamento minaccioso verso il D.G. veniva allontanato dai dirigenti della propria squadra. Nel contempo minacciava i dirigenti ed i giocatori avversari. 2)Gabriellini Gianluca. Squalifica fino al 6/2/09 per offese verso il D.G. alla notifica dell’espulsione reiterava le offese ed inoltre lo minacciava, nel contempo minacciava anche gli avversari.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 061 stagione sportiva 2008/09 -Gara Centrolido National – S.Marco Avenza (5-0) del 1/11/08. Campionato Giovanissimi A. In C.U. Delegazione Provinciale di Massa –Carrara n.19 del 6/11/08. Reclamo della società S.Marco Avenza avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. 1)Squassoni Alessandro. Inibizione fino al 6/3/09 per offese e minacce verso un giocatore avversario. Di poi offendeva reiteratamente il D.G. ed inoltre lo minacciava. Alla notifica dell’allontanamento persisteva con le ingiurie. A fine gara reiterava ulteriormente il suo comportamento minaccioso verso il D.G. veniva allontanato dai dirigenti della propria squadra. Nel contempo minacciava i dirigenti ed i giocatori avversari. 2)Gabriellini Gianluca. Squalifica fino al 6/2/09 per offese verso il D.G. alla notifica dell’espulsione reiterava le offese ed inoltre lo minacciava, nel contempo minacciava anche gli avversari. La reclamante, per lo Squassoni, ammette che lo stesso ha inveito contro il D.G. per questioni di carattere tecnico, negando tuttavia ogni altro addebito. Per il Gabriellini invece, nega assolutamente che lo stesso abbia inveito contro l’arbitro. Conclude per una riduzione delle sanzioni sostenendo che “da un’analisi dei fatti sembrerebbe che solo il D.G. avesse sentito tali minacce, mentre i dirigenti della squadra avversaria da noi sentiti sono rimasti stupiti delle nostre scuse”. La reclamante chiede l’audizione avanti alla C.D. salvo poi rinunciarvi con avviso telefonico. Il Collegio, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Quanto riportato dall’arbitro nel rapporto di gara appare chiaro ed incontrovertibile. La minuziosa descrizione dei fatti e delle frasi proferite dai tesserati non lasciano spazio ad interpretazioni diverse rispetto a quelle evidenziate dal G.S. la cui quantificazione delle sanzioni appare ben graduata. Il Collegio rileva inoltre l’assoluta contraddittorietà del reclamo in esame; infatti, da una parte si tende a fare passare l’arbitro per un visionario (vedi dichiarazione riportata nel virgolettato di cui sopra) dall’altra, nel richiedere una riduzione delle sanzioni, stigmatizza ogni “gesto o frase che va al di fuori di ogni norma di carattere comportamentale e civile...omissis”. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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