COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 25/09/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 4 – Procura Federale – Deferimento della calciatrice Papa Emanuela, tesserata U.P. Bragno, e dei dirigenti Carta Lorenzo e Delogu Gianluca, dirigenti della stessa società, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. Deferimento dell’U.P. Bragno per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 25/09/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 4 - Procura Federale - Deferimento della calciatrice Papa Emanuela, tesserata U.P. Bragno, e dei dirigenti Carta Lorenzo e Delogu Gianluca, dirigenti della stessa società, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. Deferimento dell'U.P. Bragno per responsabilità oggettiva. Con atto del 4 giugno 2008 il Vice Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare: • Papa Emanuela, calciatrice tesserata per l’U.P. Bragno, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato a dieci gare del Campionato Regionale Ligure serie C, in posizione irregolare perché in costanza di squalifica. • Delogu Gianluca, dirigente dell’U.P. Bragno, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte di sei gare dalle quali risulta la partecipazione della calciatrice Papa Emanuela che non ne aveva titolo. • Carta Lorenzo, dirigente dell’U.P. Bragno, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte di quattro gare dalle quali risulta la partecipazione della calciatrice Papa Emanuela che non ne aveva titolo. • U.P. Bragno, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Dato corso agli incombenti istruttori, all’odierna riunione nessuna delle parti deferite si è presentata in giudizio né si è avvalsa della facoltà di depositare memorie difensive. La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Marco Stefanini, che ha concluso con l’affermazione di colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: Papa Emanuela: squalifica per sei giornate; Delogu Gianluca: inibizione temporanea per mesi quattro; Carta Lorenzo: inibizione temporanea per mesi sei; U.P. Bragno: penalizzazione di punti dieci (un punto per ogni partita in cui è stata impiegata la calciatrice Papa Emanuela) da scontarsi nella classifica del Campionato 2008-2009. La Commissione Disciplinare, esaminata la documentazione, non può che accogliere il deferimento della Procura Federale, risultando evidenti le infrazioni contestate ai deferiti. Quanto alle sanzioni, quella della penalizzazione in classifica all’U.P. Bragno nella misura di dieci punti richiesta dalla Procura Federale non è condivisibile; il sodalizio ha commesso un’evidente leggerezza ed ha tratto vantaggio dall’utilizzo di una calciatrice squalificata, ma ha agito in modo colposo e non doloso, talché la penalizzazione di tanto deve tener conto. Sanzione adeguata è quella della penalizzazione di sette punti nella classifica dell’attuale Campionato 2008-2009, così determinata sulla base delle gare in cui la Società ha conseguito un risultato utile in classifica. Delibera pertanto le seguenti sanzioni:  Papa Emanuela: squalifica per sei giornate;  Delogu Gianluca e Carta Lorenzo: inibizione temporanea per mesi quattro;  U.P. Bragno: penalizzazione di punti sette da scontarsi nella classifica del corrente Campionato di Calcio 2008-2009.
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