COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL PORTAUOVA LABORTEC AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 1.000,00; SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE GARE; 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL PORTAUOVA LABORTEC / DEM PESCARA DISPUTATA IL 13/12/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2, GIRONE “B” (C.U. n° 31 del 18.12.2008 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL PORTAUOVA LABORTEC AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 1.000,00; SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE GARE; 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL PORTAUOVA LABORTEC / DEM PESCARA DISPUTATA IL 13/12/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2, GIRONE “B” (C.U. n° 31 del 18.12.2008 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, la società Real Portanuova ha impugnato i provvedimenti disciplinare di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito dei gravi episodi di violenza in danno dell’arbitro accaduti a fine gara ad opera di sostenitori della stessa società e per i quali, lo stesso direttore di gara, doveva essere medicato presso l’Ospedale civile di Chieti. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni in quanto la responsabilità dei fatti accaduti non poteva essere ricondotta in capo alla società, visto che non vi era prova che gli autori dei gesti compiuti potessero essere tifosi della società medesima, anche in considerazione del fatto che la struttura ove si è disputata la gara risulta aperta a tutti durante l’orario di gioco delle gare del sabato, posizione ribadita in sede di audizione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, ribadendo di avere effettivamente subito gli atti di violenza e di avere potuto ricondurre la paternità di tali comportamenti ai tifosi della società appellante, i quali erano presenti sugli spalti dall’inizio della gara, continuando ad ingiuriarlo per tutto il secondo tempo, potendo, quindi, escludere, di essere incorso in un errore di identificazione degli stessi. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dalle precisazioni fornite dal direttore di gara, la Commissione ritiene che sia assolutamente da escludere quanto sostenuto dalla società appellante a proposito di una erronea identificazione dei tifosi che hanno commesso i gravi gesti in danno dello stesso direttore di gara e che, pertanto, i precisi riferimenti da questi forniti non possono che confermare la paternità di tali gesti, mentre appare poco credibile che i tifosi delle squadre impegnate nella successiva gara delle ore 18,00 potessero essere presenti sugli spalti della struttura sin dalle ore 15,45 e confondersi in tal modo con quelli della società appellante. A tale riguardo, non si capirebbe, peraltro, quale motivazione avrebbe potuto spingere tali tifosi di squadre che disputano il campionato di calcio a cinque di serie A/1, per compiere gli atti di violenza più volte ripetuti. Va, peraltro, sottolineato che le sanzioni adottate dal primo giudice appaiono, nella fattispecie, congrue ed adeguate ai ripetuti atti di violenza in danno dell’arbitro, il quale ha dovuto fare ricorso alle prestazioni sanitarie del caso presso l’Ospedale civile di Chieti alle ore 19,00 dello stesso giorno. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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