COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 20 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 57 della società A.D.P. GASPERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 07.01.2009 (Ammenda di € 70,00, squalifica calciatore UMBRELLO Claudio fino al 30.04.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 20 Gennaio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 57 della società A.D.P. GASPERINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 33 del 07.01.2009 (Ammenda di € 70,00, squalifica calciatore UMBRELLO Claudio fino al 30.04.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
RILEVA
Per quanto attiene l’ammenda di € 70,00, comminata per omessa trascrizione sulla distinta di gara dei dati anagrafici dell’assistente
di parte, la stessa è congrua ed adeguata considerata la recidività della reclamante;
per quanto attiene la squalifica del calciatore Umbrello Claudio la stessa può essere ridotta al 28 febbraio 2009 in considerazione
che lo stesso si è reso responsabile di reiterato comportamento offensivo e gravemente minaccioso;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore UMBRELLO Claudio fino al 28 FEBBRAIO 2009;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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