COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE E FINO AL 31.05.09 A CARICO RISPETTIVAMENTE DELL’ALLENATORE GIANNETTI E DEL CALCIATORE ROMAGNOLI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 34 DEL 15.01.2009 (GARA CAVESE – PALIANO DEL 10.01.09 CAMPIONATO DI ALLIEVI PROVINCIALI ROMA)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE E FINO AL 31.05.09 A CARICO RISPETTIVAMENTE DELL’ALLENATORE GIANNETTI E DEL CALCIATORE ROMAGNOLI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 34 DEL 15.01.2009
(GARA CAVESE – PALIANO DEL 10.01.09 CAMPIONATO DI ALLIEVI PROVINCIALI ROMA)
La Commissione Disciplinare:
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato preliminarmente che il ricorso presentato della Società riguardante l’allenatore Giannetti è inammissibile in quanto ai sensi dell’art. 45 C.G.S. non sono impugnabili le squalifiche nei confronti dei tecnici fino ad mese;
ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Romagnoli, per quanto ingiuriosa, deprecabile e potenzialmente idonea a ledere l’incolumità dell’arbitro (lancio bandierina) può essere parzialmente rivisitata in ordine alla sanzione comminata dal primo giudice;
tanto premesso questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il ricorso e per l’effetto:
di ridurre la squalifica a carico del calciatore Romagnoli dal 31.05.2009 al 31.03.2009.
La tassa di reclamo viene restituita
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