COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASI ISOLA FARNESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 A CARICO DEL CALCIATORE BELLAROSA EMANUELE, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC.’ ASI ISOLA FARNESE, CON OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SUBITI DALL’AUTOVETTURA DELL’ARBITRO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 4/12/08 (Gara: Isola Farnese – Trevignano del 30/11/08 – Camp. I Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' ASI ISOLA FARNESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 A CARICO DEL CALCIATORE BELLAROSA EMANUELE, NONCHE' L'AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC.' ASI ISOLA FARNESE, CON OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA DELL'ARBITRO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 4/12/08 (Gara: Isola Farnese - Trevignano del 30/11/08 - Camp. I Categoria ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante ha respinto ogni addebito, contestando che il calciatore Bellarosa abbia dato un pestone all'Arbitro, rivolgendogli insulti e minacce, e gli abbia poi sputato contro al termine dell'incontro, attingendolo sul volto; la ricorrente ha inoltre escluso che persone non autorizzate presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, abbiano offeso e minacciato il Direttore di gara, e che propri sostenitori abbiano danneggiato l'autovettura dello stesso. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 27° del secondo tempo il capitano dell'Isola Farnese, Bellarosa Emanuele, che già in precedenza era stato ammonito per ripetute proteste nei suoi confronti, aveva contestato il conteggio dei passi da lui fatti per determinare la distanza della barriera, in occasione di un calcio di punizione, e con atteggiamento plateale e polemico aveva effettuato egli stesso il conteggio di tali passi: per questo motivo era stato nuovamente ammonito e quindi espulso per doppia ammonizione. A quel punto il giocatore gli aveva rivolto pesanti insulti e, dopo essersi avvicinato con fare minaccioso, gli aveva pestato il piede sinistro con violenza, provocandogli un forte dolore; il giocatore era stato poi allontanato dai compagni a viva forza. Al termine dell'incontro, mentre l'Arbitro stava per rientrare nel suo spogliatoio aveva scorto lo stesso giocatore Bellarosa, già vestito, il quale lo aveva insultato e minacciato nuovamente, e quindi, dopo essersi avvicinato, da una distanza di circa un metro gli aveva sputato contro, attingendolo sulla guancia sinistra, sicché egli era stato costretto a pulirsi il volto con la mano. Nell'occasione, persone non autorizzate gli avevano rivolto insulti con atteggiamento minaccioso. Il Direttore di gara ha inoltre dichiarato che durante tutto l'arco dell'incontro i sostenitori dell'Isola Farnese lo avevano insultato e minacciato, dicendo: “Ti aspettiamo fuori, tanto sappiamo qual'è la tua macchina”; e ogniqualvolta, nello svolgimento del gioco, egli si trovava vicino al bordo del campo, dalla tribuna detti tifosi gli sputavano contro, senza tuttavia colpirlo. L'Arbitro ha infine precisato che, allorquando era giunto all'impianto sportivo, i Dirigenti dell'Isola Farnese gli avevano indicato il punto ove parcheggiare la sua autovettura e, alla sua richiesta di custodirla con attenzione perché nuova e costosa, il Dirigente Sig. Contini Luciano, poi qualificatosi come addetto all'Arbitro, lo aveva rassicurato, dicendo di non preoccuparsi. Ma quando, dopo l'incontro, accompagnato dall'Osservatore arbitrale, Sig. Colletti, era andato a riprendere l'autovettura aveva dovuto purtroppo constatare che l'auto stessa era stata danneggiata con due profonde graffiature, causate da un attrezzo a punta; graffiature che, partendo dalla fiancata lato guida, proseguivano fino al cofano anteriore, raggiungendo la fiancata opposta. Essendo andati già via tutti i Dirigenti della Soc. Isola Farnese non aveva potuto far constatare tali danni, se non al custode dell'impianto e all'Osservatore arbitrale. Egli si era poi recato alla vicina stazione dei Carabinieri per denunciare il fatto. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituisce parte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovata la sussistenza degli intollerabili comportamenti posti in essere sia dal Bellarosa, che dai sostenitori della Soc. Isola Farnese. Del tutto congrua e adeguata alla gravità dei fatti deve quindi considerarsi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al suddetto giocatore, responsabile nei confronti dell'Arbitro,dapprima di un gesto violento (pestone sul piede) e successivamente di un comportamento ancor più riprovevole (sputo sul volto), espressione del massimo disprezzo nei confronti della persona. E parimenti adeguata deve considerarsi altresì l'ammenda comminata alla Soc. Isola Farnese, per le intemperanze dei propri sostenitori, culminate nei danni arrecati all'autovettura dell'Arbitro, danni confermati anche dall'Osservatore arbitrale e descritti analiticamente nel preventivo di spesa prodotto dal Direttore di gara, e per i quali il Giudice Sportivo ha stabilito l'obbligo di risarcimento a carico della stessa Soc. Isola Farnese. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore BELLAROSA EMANUELE fino al 31 dicembre 2012, nonché l'ammenda di € 300,00 a carico della Soc. ASI ISOLA FARNESE, con obbligo di risarcire i danni subiti dall'autovettura dell'Arbitro. La tassa di reclamo va incamerata.
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