COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REALI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 30.12.2008 (Gara: LEONINA SPORT – REALI del 21.12.2008 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REALI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 30.12.2008
(Gara: LEONINA SPORT – REALI del 21.12.2008 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali
rilevato preliminarmente che il ricorso presentato della Società relativo ai Dirigenti DI LORENZO e CAMPOLATTANO e all’allenatore MARTONE è inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 45 C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche nei confronti dei Dirigenti e Tecnici fino ad mese;
considerato che la condotta del calciatore ORLANDI CLAUDIO, sebbene abbia travalicato i limiti dell’ingiuria e dell’aggressione verbale, non abbia comportato un danno fisico particolarmente rilevante ai danni dell’arbitro, tanto che questi non ha dovuto ricorrere a cure mediche;
osservato, infine, che sono parzialmente assumibili le doglianze avanzate dalla ricorrente in merito alla sanzione inflitta al calciatore ALESSANDRIA GIUSEPPE in quanto la condotta ascritta allo stesso, per quanto deprecabile, si è sostanzialmente concretata in un atteggiamento minaccioso e irriguardoso;
Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alle sanzioni adottate a carico dei Dirigenti CAMPOLATTANO SALVATORE e DI LORENZO GINO e del Tecnico MARTONE SALVATORE;
di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore ORLANDI CLAUDIO dal 31.12.2009 al 30.9.2009 e la squalifica del calciatore ALESSANDRIA GIUSEPPE da 4 a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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