COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCHINA AL.PA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 30.12.2008 (Gara: LATINA SRL – CECCHINA AL.PA del 14.12.2008 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCHINA AL.PA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 30.12.2008 (Gara: LATINA SRL – CECCHINA AL.PA del 14.12.2008 – Campionato Eccellenza) La Società CECCHINA AL.PA ha contestato, nel proprio reclamo, la decisione con la quale il Giudice Sportivo Territoriale le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di € 1.000, assumendo che gli episodi descritti dall’arbitro non avrebbero giustificato la sospensione dell’incontro. La ricorrente, ribadendo in sostanza le doglianze espresse al primo giudice in un precedente reclamo – peraltro respinto dallo stesso – avanza la tesi che i fatti oggetto del gravame si configurano in gesti di vibrata e violenta protesta e, quindi, non riassumono le caratteristiche di una gravità tale da dover indurre il Direttore di gara all’interruzione anticipata dell’incontro. In particolare, fa presente che il colpo ricevuto dall’Arbitro sia stato del tutto accidentale, in un momento di confusione determinatosi a seguito di una protesta per una sua decisione tecnica. La Società CECCHINA AL.PA chiede, quindi, la ripetizione della gara in assenza, a suo dire, dei presupposti perché la stessa fosse sospesa definitivamente. Dalla lettura degli atti ufficiali e sentito l’arbitro in sede di supplemento di referto, si rileva, per contro, che il colpo da lui ricevuto al viso è stato del tutto intenzionale, in quanto, mentre era attorniato dai calciatori del CECCHINA AL.PA che lo spintonavano a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, uno di essi lo colpiva da dietro attingendolo ad una guancia e causandogli forte dolore. Subito dopo, l’arbitro, frastornato, riusciva ad allontanarsi e a raggiungere gli spogliatoi, dove veniva medicato dai sanitari della Società LATINA SRL. A seguito degli episodi di cui sopra, il Direttore di gara decideva di sospendere definitivamente l’incontro, dandone comunicazione ai Dirigenti delle due Società. Lasciato l’impianto sportivo, l’arbitro si recava presso il presidio ospedaliero “S.M. GORETTI” di Latina dove veniva repertato con una prognosi di 7 giorni. Da quanto sopra rappresentato, emerge l’infondatezza delle doglianze della reclamante, stante la volontarietà del colpo ricevuto dall’arbitro e la sua gravità acclarata dal referto medico e si rileva, quindi, la giustezza della sua decisione e la conseguente responsabilità della ricorrente per i fatti che hanno condotto alla sospensione della gara. Per quanto riguarda l’ammenda comminata, si osserva che la stessa è ampiamente congrua in relazione al comportamento dei calciatori del CECCHINA sul terreno di gioco, i quali non si sono limitati ad una seppur forte protesta, ma hanno spintonato più volte il direttore di gara e gli hanno gridato intimidazioni perché recedesse dalla sua dalla sua decisione di concedere il calcio di rigore. Tutto ciò premesso, considerando accertata la responsabilità della ricorrente per la sospensione dell’incontro e corrette le decisioni del Giudice di prime cure; DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CECCHINA AL.PA e, quindi, di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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