COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Vallecamonica Camp. Jun Reg. Gir. C Gara Vallecamonica/Sarnico del 13/12/2008 C.U. n.23 del CRL datato 18/12/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Vallecamonica Camp. Jun Reg. Gir. C
Gara Vallecamonica/Sarnico del 13/12/2008
C.U. n.23 del CRL datato 18/12/2008
La società VALLECAMONICA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il massaggiatore Giuseppe MANENTI fino al 09/03/2009, lamentando che il sanzionato non ha insultato l’arbitro durante al gara limitandosi ad entrare negli spogliatoi a fine gara per complimentarsi con la squadra avversaria.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto le circostanze ivi dedotte dalla reclamante non trovano riscontro alcuno nel rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova.
Il comportamento tenuto dal MANENTI e descritto nel rapporto del direttore di gara, giustifica l’inibizione inflitta dal GS la quale merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Vallecamonica Camp. Jun Reg. Gir. C Gara Vallecamonica/Sarnico del 13/12/2008 C.U. n.23 del CRL datato 18/12/2008"