COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SASSOFERRATO GENGA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Sassoferrato – Matelica, del 23.12.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” – Com. Uff. n. 30 del 7.1.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SASSOFERRATO GENGA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Sassoferrato – Matelica, del 23.12.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” - Com. Uff. n. 30 del 7.1.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 23° minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre, con la partecipazione anche di alcuni dirigenti. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, tra le altre, infliggeva alla Sassoferrato Genga A.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 200,00 ed ai calciatori Elisei Cucco Edward e Fiori Giacomo, asseritamente tesserati per la reclamante, la squalifica rispettivamente per cinque e quattro gare effettive. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la Sassoferrato Genga A.S.D., chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Elisei; l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica comminata al calciatore Fiori; l’annullamento e/o revoca ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione pecuniaria. Secondo la reclamante, il primo Giudice, nel sanzionare la condotta ascritta al calciatore Elisei, reo di avere risposto con fare violento alle offese ricevute, non avrebbe tenuto nel debito conto le circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie. Lo stesso Giudicante, sempre a dire della reclamante, comminando al calciatore Fiori una squalifica di quattro giornate, sarebbe andato oltre il dato normativo, ricorrendo nel caso de quo la fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Cgs, punita con tre giornate di gara. In merito al provvedimento dell’ammenda, la Società ne eccepiva la carenza di motivazione. Adduceva altresì che i propri dirigenti, nell’occasione, si adoperarono al fine di impedire che i tesserati in campo passassero alle vie di fatto, impedendo al tempo stesso che i genitori presenti entrassero in campo. Riferiva, infine, che nei giorni successivi alla gara, gli stessi dirigenti proposero all’altra Società alcune iniziative pacificatrici. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento dei tesserati sanzionati debba essere valutato alla luce della normativa di cui all’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva: lett. b) per il calciatore Fiori e lett. c), con l’applicazione delle invocate circostanze attenuanti, per l’Elisei; • ritenuta la Società oggettivamente responsabile, ex art. 4, 2° comma, del citato Cgs, del comportamento dei propri dirigenti e tesserati, la cui sanzione pecuniaria, tuttavia, deve essere ridotta in considerazione della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. in parziale accoglimento del gravame come innanzi proposto dalla Sassoferrato Genga A.S.D., così decide: - riduce a tre giornate di gara la sanzione della squalifica comminata al calciatore Fiori Giacomo; - riduce a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica comminata al calciatore Elisei Cucco Edward; - riduce ad € 50,00 (cinquanta/00) la sanzione dell’ammenda. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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