COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.74 del 21/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.4.1. F.C. MATRICE – AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTE – DECISIONE G.S. N. 58 (GARA RICCIA – MATRICE DEL 7.12.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 12^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.74 del 21/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.4.1. F.C. MATRICE – AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTE – DECISIONE G.S. N. 58
(GARA RICCIA - MATRICE DEL 7.12.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 12^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e rilevato che lo stesso risulta proposto dalla società F.C. Matrice in persona del Presidente pro-tempore, inibito (vedi C.U. n. 58 del 10.12.2008 pag. 961), quindi non avente potere di rappresentanza, per il combinato disposto degli artt. 19 e 33 del C.G.S. . P.Q.M.
dichiara
inammissibile il ricorso così come proposto.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società F.C. Matrice.
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