COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo proposto dalla A.S.D. PIEDIMULERA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara FOMARCO – PIEDIMULERA disputatasi il 7/12/08 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone A. ( Comunicato Ufficiale N° 36 del 23/12/08).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 22/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b)Reclamo proposto dalla A.S.D. PIEDIMULERA avverso
le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento
alla gara FOMARCO – PIEDIMULERA disputatasi il
7/12/08 nell’ambito del Campionato di Prima
Categoria – Girone A. ( Comunicato Ufficiale N° 36
del 23/12/08).
La A.S.D. PIEDIMULERA propone reclamo avverso il mancato
accoglimento, da parte del Giudice sportivo, di un precedente ricorso
inteso ad ottenere la vittoria a tavolino nella gara FOMARCO –
PIEDIMULERA, disputatasi il 7/12/08 nell’ambito del Campionato di Prima
Categoria - Girone A.
La reclamante sostiene che alla gara in oggetto abbia partecipato,
per la A.S.D. FOMARCO, il giocatore BELOTTI Fabio, che sarebbe tesserato,
contemporaneamente, per la società CANNOBIESE con matricola n° 5015853
denunciando così un caso di doppio tesseramento.
Nelle proprie controdeduzioni la A.S.D. FOMARCO, respingendo le
argomentazioni ex adverso proposte, precisa che il proprio giocatore
BELOTTI Fabio risulta regolarmente tesserato per la propria società con
matricola n° 4767284 dal 9/9/08 e che, quindi, il numero di matricola
segnalato dalla società PIEDIMULERA si riferisce ad altro giocatore della
società CANNOBIESE diverso dal proprio tesserato.
A seguito di opportune verifiche presso l’Ufficio tesseramento del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta si è accertato come il
calciatore BELOTTI Fabio, nato a Premosello il 25/11/78, sia regolarmente
tesserato per la società FOMARCO dal 9/9/08 con matricola n° 4767284,
mentre il calciatore BELLOTTI (e non BELOTTI) Fabio, nato a Premosello
Chiovenda il 25/11/78, è tesserato per la A.S.D. CANNOBIESE dal 13/11/07
con matricola n° 5015853.
Nessun appunto può, quindi, essere mosso al Giudice sportivo che,
attenendosi alle risultanze documentali, ha respinto il reclamo proposto
dalla società PIEDIMULERA.
La Commissione disciplinare territoriale,
• osservato che il reclamo proposto in secondo grado dalla società
PIEDIMULERA, così come le controdeduzioni fatte pervenire dalla società
FOMARCO, nulla di nuovo aggiungono a quanto ha formato oggetto del
precedente grado di giudizio;
• valutata, allo stato, incensurabile la decisione impugnata, sia in
ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni;
• ritenuto, tuttavia, che nella fase di tesseramento qualche errore
si sia potuto verificare, in quanto troppo simili appaiono i due
nominativi, che differiscono soltanto per una lettera (BELOTTI l’uno e
BELLOTTI l’altro) e sono entrambi nati il 25/11/78;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta
tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. PIEDIMULERA,
perché non versata;
CONFERMA
il risultato della gara con il punteggio acquisito sul campo:
FOMARCO – PIEDIMULERA 3 – 2
DISPONE
la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli ulteriori
accertamenti in merito alla regolarità del tesseramento dei calciatori
BELLOTTI Fabio da parte della società CANNOBIESE e BELOTTI Fabio da parte
della società FOMARCO.
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