COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SAURI – A.S.D. BICCARI del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società – A.S.D. SAURI in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore CALABRESE Maurizio e per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 27.12.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SAURI - A.S.D. BICCARI del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società - A.S.D. SAURI in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore CALABRESE Maurizio e per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 27.12.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il comportamento del calciatore CALABRESE Maurizio può essere adeguatamente punito con la squalifica di n. 2 giornate effettive di gara, attesa la non violenza del suo comportamento ancorché antisportivo; considerato che per la parte del reclamo proposto dalla A.S.D. SAURI relativa ad una “valutazione relativa alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 a favore della società A.S.D. BICCARI” non può essere presa in esame sia perché non motivata e anche perché, investendo una richiesta di mutamento del risultato della gara avrebbe dovuto, tale richiesta, non effettuata, essere inviata alla controparte ai sensi dell’art. 46 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a due giornate la squalifica inflitta al calciatore CALABRESE Maurizio della società A.S.D. SAURI, confermando nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale l’accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it