COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SPORTING DAUNIA – A.S.D. SAURI del 3 gennaio 2009 (Reclamo della Società – A.S.D. SAURI in opposizione al provvedimento disciplinare per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 9.1.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SPORTING DAUNIA - A.S.D. SAURI del 3 gennaio 2009 (Reclamo della Società - A.S.D. SAURI in opposizione al provvedimento disciplinare per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 9.1.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; rilevato che ricorso proposto dalla società A.S.D. SAURI avverso il risultato della gara non è stato inviato alla controparte ai sensi dell’art. 46 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per cui lo stesso va dichiarato inammissibile; P.Q.M. D E L I B E R A dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla società A.S.D. SAURI e per l’effetto addebitare la tassa sul conto della stessa.
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