COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE Gara: P.G.S. DON BOSCO A.S.D. – A.S.D. REAL ARADEO del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. REAL ARADEO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore PICCIOLO Daniel di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 in data 24.12.2008 della Delegazione Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE Gara: P.G.S. DON BOSCO A.S.D. - A.S.D. REAL ARADEO del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. REAL ARADEO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore PICCIOLO Daniel di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 in data 24.12.2008 della Delegazione Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; considerato che l’atto compiuto dal calciatore PICCIOLO Daniel della società A.S.D. REAL ARADEO, pur nella sua antisportività ma non anche violenza, può essere punito con la squalifica di n. 3 giornate effettive di gara; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a tre giornate la squalifica inflitta al calciatore PICCIOLO Daniel della società A.S.D. REAL ARADEO; non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale l’accoglimento del ricorso.
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