COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE – MOTTOLA del 21 Dicembre 2008. (Reclamo della società JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE avverso l’ammenda di € 350,00 comminata dal Giudice Sportivo, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 41 del 29 Dicembre 2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE - MOTTOLA del 21 Dicembre 2008. (Reclamo della società
JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE avverso l’ammenda di € 350,00 comminata dal Giudice Sportivo, di cui
alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 41 del 29 Dicembre 2008 del Comitato Regionale
Puglia).
PREMESSO
che con ricorso del 03/01/09 la Società Juve Club Gioia del Colle proponeva reclamo avverso la sanzione
dell’ammenda di € 350,00 inflitta dal primo Giudice, in C.U. n° 41 del 29/12/2008;
che le ragioni addotte dalla reclamante non appaiono del tutto idonee a scagionarla completamente dalla
infrazione contestata per una seppur lieve omissione di controllo di tutti gli accessi al campo di gioco;
che tuttavia va considerato il comportamento di alcuni dirigenti della reclamante subito dopo il verificarsi
dell’evento dannoso;
che alla stegua delle citate considerazioni si appalesa l’opportunità di ridurre lievemente la sanzione
inflitta dal primo Giudice;
tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
1) ridursi la sanzione dell’ammenda di € 350,00 inflitta dal primo Giudice ad una sanzione di € 250,00.
2) non addebitarsi la tassa visto l’esito del reclamo.
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