COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: CAGNANO VARANO – AZZURRA del 27 Dicembre 2008. (Reclamo della società AZZURRA avverso la squalifica per tre giornate di gara comminata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PAPRUSSO MICHELE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 28 del 9 Gennaio 2009 della Delegazione Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
Gara: CAGNANO VARANO - AZZURRA del 27 Dicembre 2008. (Reclamo della società AZZURRA
avverso la squalifica per tre giornate di gara comminata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore
PAPRUSSO MICHELE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 28 del 9 Gennaio 2009
della Delegazione Provinciale di Foggia).
PREMESSO
che con ricorso del 12/01/2009 la Società A.S. AZZURRA di Apricena proponeva gravame avverso la
squalifica del calciatore Paprusso Michele Paolo giusta C.U. n.28 del 09/01/2009;
che le ragioni addotte dalla reclamante contrastano con quanto chiaramente esposto dal Direttore di
Gara nel suo referto;
che tuttavia la sanzione inflitta si appalesa meritevole solo di una lieve riduzione in considerazione
dell’effetto non traumatico dell’atto violento;
tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
1) ridursi la sanzione inflitta al calciatore Paprusso Michele Paolo della A.S. Azzurra a squalifica per due
gare effettive;
2) non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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