COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. FUNTANALIRAS ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 31.12.2008. Gara Funtanaliras / Malaspina del 21.12.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. FUNTANALIRAS ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 31.12.2008.
Gara Funtanaliras / Malaspina del 21.12.2008.
La Società Funtanaliras Monti ha proposto rituale reclamo avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e pubblicate nel Comunicato Ufficiale n° 24 del 31.12.2008 e precisamente:
- ammenda di euro 150,00 a carico della Società Funtanaliras perché gli spogliatoi della squadra ospitante erano sporchi e malodoranti e perché i palloni forniti dalla società ospitante non erano sufficienti;
- squalifica del calciatore Paolo Isoni fino al 31 dicembre 2009 per essersi, a fine gara, avvicinato all’arbitro, per averlo ripetutamente minacciato e tirato per la maglia strattonandolo e scaraventandolo per terra;
- inibizione del presidente signor Giuseppe Asara al 31 dicembre 2009 per aver ripetutamente spinto e poi scaraventato a terra il direttore di gara, così provocandogli un forte dolore ai glutei, per essersi, al termine della gara, recato all’interno dello spogliatoio dell’arbitro ed averlo minacciato e schiaffeggiato in maniera ironica e per aver insultato l’arbitro dagli spalti ove si era recato allorchè era stato allontanato, a fatica, dal direttore di gara e dai componenti delle due squadre.
Preliminarmente, la Commissione disciplinare evidenzia che il disposto di cui all’art. 45, comma 3° lett.d), stabilisce l’inimpugnabilità dei provvedimenti pecuniari non superiori a euro 150,00 per le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria e ai campionati regionali di Calcio a 5 e del Calcio femminile. Nel caso che ci occupa, la società Funtanaliras milita nel campionato di 1^ categoria e pertanto l’ammenda come comminata dal Giudice Sportivo non può essere oggetto di impugnazione; con riferimento al suddetto punto il reclamo deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
In relazione al provvedimento inibitorio inflitto al dirigente Asara Giuseppe ed alla squalifica comminata nei confronti del calciatore Isoni Paolo, la reclamante ha ricostruito una versione degli accadimenti diversa, e per certi versi opposta, rispetto a quella rappresentata dal direttore di gara nel proprio referto; ella chiede l’espletamento di una serie di indagini ed approfondimenti istruttori che nel presente procedimento non possono però trovare accoglimento, attesa la loro non prevedibilità normativa.
L’unico accertamento che la suddetta Commissione ha inteso espletare è stato quello di disporre una audizione dell’arbitro, il quale, però, ha addotto un legittimo impedimento a comparire.
Ciò non dimeno, dal referto arbitrale emerge una descrizione dei fatti puntuale, succinta, e dettagliata, della quale non vi è alcun motivo di dubitare.
Come detto, i mezzi di prova richiesti dalla reclamante non possono essere ammessi; le dichiarazioni dei soggetti non tesserati non possono essere utilizzate.
Da ciò ne consegue la mancanza di elementi di prova contrari rispetto alla ricostruzione data dal Direttore di gara, che peraltro è, seppure parzialmente, riscontrata dalla stessa società reclamante con riferimento al comportamento posto in essere dal presidente Asara.
Le sanzioni inflitte sono del tutto adeguate e proporzionate alle condotte poste in essere dal giocatore Isoni e dal dirigente Asara, attesa sia la loro violenza che la loro deprecabilità morale e sportiva.
Pertanto la Commissione, esaminato il rapporto arbitrale, dichiara inammissibile il ricorso con riferimento all’impugnazione dell’ammenda di euro 150,00 e rigetta nel resto.
Dispone l’addebito della tassa.
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