COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLI: A.S.D. REAL ACI (CT) – avverso punizione sportiva di perdita della gara e ammenda di €.200,00 Campionato 2^ categoria Gir.F Real Aci – Città di Gaggi del 14/12/08 – Comunicato Ufficiale 162 LND del 18/12/08 Procedimento 107/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLI: A.S.D. REAL ACI (CT) – avverso punizione sportiva di perdita della gara e ammenda di €.200,00 Campionato 2^ categoria Gir.F Real Aci - Città di Gaggi del 14/12/08 - Comunicato Ufficiale 162 LND del 18/12/08 Procedimento 107/A La società Real Aci ha proposto ricorso avverso le sanzioni in epigrafe, ritenute incongrue, sostenendo: che il Direttore di Gara ha omesso di porre in atto tutto quanto nei suoi doveri e poteri, a norma di regolamento, in ordine alla prosecuzione o interruzione della gara; che in ogni caso la responsabilità di quanto accaduto è da addebitarsi esclusivamente ai calciatori ed ai Dirigenti della società Città di Gaggi ; che i Dirigenti ed i calciatori della Real Aci si erano solo prodigati negli atti di protezione dell’arbitro dalle tentate aggressioni dei tesserati avversari. Ha richiesto pertanto la ricorrente l’annullamento delle decisioni del Giudice di primo esame e conseguentemente l’assegnazione in proprio favore, con il risultato di 3-0, della gara in argomento. Le ragioni sopra esposte sono state ampiamente ribadite dalla ricorrente in sede dibattimentale nella udienza del giorno 13 Gennaio u.s. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che effettivamente la decisione di sospensione della gara adottata dall’arbitro sia stata affrettata ed inopportuna. Nel referto non vi è traccia di aggressioni subite dal Direttore di Gara il quale solo riferisce che al 47° della seconda frazione di giuoco, e pertanto con gara che volgeva al termine sul risultato di parità, a seguito di una espulsione contestata da un calciatore, veniva accerchiato da calciatori e dirigenti di entrambe le squadre che lo insultavano. L’arbitro, nell’impossibilità di prendere provvedimenti, così è citato negli atti, decretava la fine anticipata della gara. Tale procedura appare, come detto, affrettata ed inopportuna perché non si rileva dagli atti, mancandone totalmente denuncia, il verificarsi di fatti o situazioni pregiudizievoli della incolumità del direttore di gara, dei suoi assistenti o dei calciatori, non si ravvisano motivi di impedimento ad una prosecuzione della direzione della gara, ormai al termine, in piena indipendenza di giudizio, non sono stati denunciati reiterati lanci di oggetti in campo né sono entrati sul terreno di giuoco tifosi o comunque soggetti non autorizzati. In tale situazione il Direttore di gara, che non dichiara di essere stato aggredito o di avere subito concreti tentativi di aggressione, poteva richiamare a se i capitani delle squadre e procedere eventualmente con l’adozione, a carico dei tesserati ritenuti colpevoli, dei provvedimenti ritenuti adeguati. Nulla di ragionevole è stato tentato dal Direttore di gara il quale, intempestivamente, con gara ormai avviata alla naturale conclusione, in assenza di aggressioni e pericoli concreti della incolumità propria e degli altri ufficiali di gara, decretava la fine anticipata della gara stessa. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso proposto dalla società Real Aci, confermando l’applicazione della ammenda di €.200,00 e disponendo la ripetizione della gara da effettuarsi in campo neutro ed a porte chiuse. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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