COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD ROSOLINI (avverso squalifica campo per 7 gare GARA ROSOLINI – BIANCAVILA del 20.12.2008 Camp. Ecc. Procedimento 109/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD ROSOLINI (avverso squalifica campo per 7 gare GARA ROSOLINI – BIANCAVILA del 20.12.2008 Camp. Ecc.
Procedimento 109/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente e con il quale si chiede la riduzione della squalifica del campo e in subordine la possibilità di disputare le partite interne a porte chiuse e chiedendo di essere ascoltati all’udienza dibattimentale e con il quale, nelle proprie difese la società pur ammettendo che gli episodi di violenza sono accaduti e che la stessa società è responsabile di quanto accaduto ritiene che i fatti esposti nel referto di gara sono sproporzionati rispetto a quanto , secondo sempre le difese articolate, realmente accadute nel terreno di gioco anche per l’intervento dei dirigenti Errante Rosario e Zarbano Giuseppe.
Sempre la società appellante non riesce a comprendere come l’arbitro abbia potuto indicare il nome del sig. Pietro Errante (già colpito da provvedimento di inibizione sino al 3.12.2011 e con proposta di radiazione dai Ruoli Federali) come uno degli aggressori.
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara e le difese articolate dalla società ricorrente, convocata ritualmente la società all’udienza dibattimentale del 13.1.2009, osserva:
sentito il legale rappresentate della società Rosolini all’udienza dibattimentale che ha ribadito quanto già esposto nelle difese;
rilevato che quanto rassegnato nel referto arbitrale non può prestarsi ad alcuna censura, in quanto il direttore di gara ha puntualmente indicato, precisato e puntualizzato quanto avvenuto nel terreno di gioco ed in special modo, come segnalato anche nelle difese articolate dalla società e ribadite dal legale rappresentante della medesima società all’udienza dibattimentale, il comportamento tenuto dai dirigenti Errante Rosario e Zarbano Giuseppe, questa Decidente ritiene che quanto accaduto è scuramente grave ed in special modo la presenza e l’entrata nel campo di un dirigente già colpito da provvedimento di inibizione e richiesta di cancellazione dai Ruoli Federali, ma il comportamento degli altri dirigenti è da apprezzare e, pertanto, la squalifica del campo viene determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
di determinare in cinque giornate di squalifica del campo alla società ASD Rosolini senza addebito di tassa non versata
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