COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Città di Sciacca (AG) Appello avverso squalifica al 30 Aprile 2009 a carico dell’allenatore Macaluso Franco Campionato 3^ categoria / Agrigento Gara Linea Blu – Città di Sciacca del 04 Gennaio 2009 C.U. 25 Ag del 07 Gennaio 2009 Procedimento 18/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 del 22/01/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Città di Sciacca (AG) Appello avverso squalifica al 30 Aprile 2009 a carico dell’allenatore Macaluso Franco Campionato 3^ categoria / Agrigento Gara Linea Blu – Città di Sciacca del 04 Gennaio 2009 C.U. 25 Ag del 07 Gennaio 2009 Procedimento 18/B La società A.S.D. Città di Sciacca ha inoltrato rituale appello avverso la sentenza in epigrafe ritenendo ingiusta in relazione a quanto accaduto. Ha sostenuto la ricorrente, tesi ribadita nell’udienza dibattimentale del giorno 20 Gennaio 2009 che il Direttore di gara ha interpretato in modo errato il comportamento del tesserato Macaluso Franco il quale sarebbe venuto a contatto con il calciatore avversario Portelli Salvatore, ma solo al fine di frapporsi tra quest’ultimo e un calciatore della propria squadra che era stato inseguito dal Portelli e che rischiava di essere da questi aggredito. A sostegno della propria difesa la società Città di Sciacca ha inoltrato allegata al reclamo una dichiarazione rilasciata e sottoscritta da Portelli Salvatore con la quale si evidenzia che il Macaluso Franco non ha in alcun modo colpito il Portelli Salvatore. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata non può negare che il fatto denunciato sia realmente accaduto. Tuttavia deve ugualmente essere rilevato come dagli atti non emerge alcuna indicazione né un qualsiasi motivo scatenante del fatto denunciato così come non si rileva la conseguenza del gesto. Queste considerazioni, seppure non esimenti della responsabilità a carico del tesserato della società Città di Sciacca, consentono tuttavia di interpretare diversamente la dinamica dell’incidente che, alla luce di quanto esposto può essere ridimensionato e ricondotto ad una più aderente visione dei fatti per tanto si decide come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica del Sig. Macaluso Franco (Città di Sciacca) sino al 28 Febbraio 2009. Senza addebito della tassa reclamo non versata
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