COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 098 Stagione sportiva 2008/09. reclamo della U.S Castiglioncello avverso dec. Del G.S.Toscana.Squalifica Guidi Cristiano per 3 gare ( C.U 35 del 08/01/09 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 098 Stagione sportiva 2008/09. reclamo della U.S Castiglioncello avverso dec. Del G.S.Toscana.Squalifica Guidi Cristiano per 3 gare ( C.U 35 del 08/01/09 ). “ per aver rivolto al D.G frase irriguardosa . sanzione aggravata perche’ capitano” Questa la motivazione con cui il G.S.Territoriale comminava la sanzione in oggetto indicata al calciatore Guidi. Avverso tale sanzione , insorge la societa’ Castiglioncello e chiede una riduzione della stessa non tanto contestando i fatti ma bensi’ solo sul fatto che il Guidi non era capitano e quindi allo stesso deve essere tolta l’aggravante contestata. A tal proposito , allegata al reclamo , produce documentazione fotografica della quale si dovrebbe evincere come il capitano , durante la gara Capannoli – Castiglioncello del 4 gennaio 2009 , fosse il N° 6 Cagnano Luigi , il quale , non essendo stato sostituito , avrebbe svolto il proprio ruolo per tutta la durata dell’incontro. Per quanto riguarda il Guidi , si duole che questi sia stato indicato come capitano e non come vice-capitano e , ammettendo il fatto , se ne scusa. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Premette il Collegio che, pur non presentando la documentazione fotografica allegata al reclamo i requisiti di “piena garanzia tecnica e documentale “ richiesta dall’art 35 c. 2 C.G.S , il loro esame non consente comunque l’identificazione con certezza di chi fosse il capitano della squadra. L’identificazione e’ stata invece possibile attraverso l’arbitro il quale , sentito per le vie brevi, ha affermato , senza alcun dubbio , che il calciatore che per tutta la durata della gara ha portato al braccio la fascia di capitano era il calciatore indossante la maglia N° 6 e cioe’ il calciatore Cagnano. L’accoglimento del reclamo non esonera la Societa’ dall’incorrere in una sanzione pecuniaria per errata compilazione delle note gara. , P.Q.M. La C.D accoglie il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Guidi da tre a due giornate con conseguente restituzione della tassa relativa. Per quanto in parte dispositiva infligge alla U.S Castiglionecello l’ammenda di € 130,00 per errata compilazione delle liste gara
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