COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 091 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Società Casolese avverso la decisione del G.S. di ripetizione dell’incontro Pol. D. Casolese – G.S.D. Pianella disputatosi in data 14/12/2008 ( C.U. n. 33 del 23/12/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 091 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Società Casolese avverso la decisione del G.S. di ripetizione dell'incontro Pol. D. Casolese - G.S.D. Pianella disputatosi in data 14/12/2008 ( C.U. n. 33 del 23/12/2008). Con rituale e tempestivo gravame la Società Casolese adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S. specificate in epigrafe ed ancorate alla decisione arbitrale - non condivisa – di interruzione della suddetta gara prima dello scadere dei tempi regolamentari (sospesa al 41' del s.t. sul risultato di 4-0). La decisione impugnata di ripetizione dell'incontro, adottata dal Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, veniva così motivata: “...esaminati gli atti ufficiali e rilevato come il D.G. abbia sospeso la gara al 41' del s.t.; ritenuto quindi come sul punto vada affermato il principio secondo il quale la sussistenza delle ragioni che conducono alla decisione di interrompere la gara deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo - e non dunque rimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara - e su tale determinazione può dunque esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di giustizia sportiva; rilevato, con riferimento alla situazione descritta in atti, come gli episodi accaduti sul campo e riassunti nel referto arbitrale non integrino situazione rispetto alla quale potesse considerarsi ineluttabilmente turbato l'andamento della gara e il normale svolgimento della condotta arbitrale; considerato che la situazione descritta non può considerarsi di per sé prodromica di una degenerazione nel comportamento dei tesserati in campo, il cui contegno, se del caso, poteva essere sostenuto da una condotta arbitrale improntata - più' che alla rinuncia - alla ricerca di ogni strumento per il governo della disciplina; tutto ciò premesso, non ricorrendo quindi i presupposti oggettivi del l'art. 64.2 N.O.I.F., necessariamente questo Giudice Sportivo Territoriale deve disporre la ripetizione della gara, risultando ininfluente sia la circostanza che al momento della sospensione della gara rimanevano da disputare pochissimi minuti sia quella del risultato conseguito sul campo e degli effetti penalizzanti ai danni della squadra che al momento della sospensione era in vantaggio p.q.m. […] dispone la ripetizione della gara Pol.D. Casolese/G.S.D. Pianella” Avverso tale decisione propone rituale reclamo la società Casolese che eccepisce di essere stata defraudata di una vittoria certa, anche in considerazione dei pochi minuti da disputare ed dell'ampio margine, ritenendo attribuibile unicamente alla responsabilità del dirigente avversario (peraltro sanzionato dallo stesso G.S.) l'interruzione dell'incontro. Citando una sentenza della C.A.F. che conforterebbe l'interpretazione difensiva in un analogo reclamo, la società conclude per l'assegnazione della gara con il risultato di 4-0 o, in subordine, per l'attribuzione della perdita della gara alla società Pianella. All'udienza del 16 gennaio 2009 veniva ascoltato il Presidente che, riportandosi ai motivi ed alle conclusioni del reclamo, specificava di aver appreso dell'interruzione della gara solo al ritiro dei documenti da parte dello stesso D.G.; il medesimo avrebbe confermato l'attribuibilità della sospensione in capo al dirigente avversario che comunque non sarebbe venuto alle mani con il tifoso avversario. In effetti nel rapporto arbitrale si legge: “Al 41esimo del secondo tempo, il Sig. Barcelli veniva allontanato dal terreno di gioco per aver assunto un comportamento inadeguato; gridava contro un tifoso dalla rete di protezione, rispondendo a probabili insulti che arrivavano dal tifoso al di là della rete di protezione”. E ancora: “Al 41esimo del secondo tempo, dopo aver allontanato il Sig. Barcelli, quest'ultimo mentre si accingeva a uscire dal terreno di gioco continuava a rispondere agli insulti che il tifoso continuava a rivolgergli. I due hanno continuato anche al di fuori del recinto di gioco e creando un disagio alla partita poiché tentavano di aprire i cancelli forzandoli per picchiarsi. Dopo aver atteso qualche minuto, notando che la situazione non si calmava e i due continuavano ad azzuffarsi dalla rete di protezione ho ritenuto opportuno sospendere la partita e chiamare i carabinieri per sedare gli animi, i quali sono intervenuti sul posto dopo qualche minuto”. Pur comprendendo la posizione della reclamante la Commissione Disciplinare Territoriale Toscana condivide sostanzialmente, anche per quanto concerne la parte motiva, le posizioni del Giudice Sportivo. Da quanto emerso in atti il Dirigente ed il tifoso locale esagitato (che verosimilmente ha concorso in modo almeno equo nel fornire lo spettacolo certamente non educativo che ha successivamente indotto in errore il D.G.) non vennero nemmeno ad un “contatto fisico” perché sempre divisi da una rete di protezione. In tale contesto appare evidente che la società reclamante sia rimasta vittima, come correttamente dedotto dal Giudice di prime cure, di un evidente errore valutativo. Infatti l'art. 64 comma II N.O.I.F. recita: “L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Nel caso in esame non ci troviamo in presenza di nessuno degli elementi richiesti dalla norma per poter sospendere la gara come erroneamente decretato dal D.G. e nel contempo non siamo nemmeno in presenza di un comportamento violento nei confronti dell'arbitro attribuibile alla società avversaria come dedotto nella sentenza citata (nella quale l'interruzione era stata correttamente disposta per l'inidoneità fisica dell'arbitro nel continuare l'incontro). La gara quindi non avrebbe dovuto essere interrotta e non è nemmeno possibile stabilire con certezza quale sarebbe stato il risultato finale se i residui minuti di gara si fossero regolarmente disputati. Pertanto il provvedimento adottato dal G.S. appare corretto e deve essere confermato. P.Q.M. La C.D.T.T., respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa
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