COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 085 stagione sportiva 2008/09 Gara Sporting Club Capanne – Butese del 15/11/2008. Campionato di III categoria. In C.U. n.23 dell’11/12/2008 della delegazione Provinciale di Pisa.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 085 stagione sportiva 2008/09 Gara Sporting Club Capanne – Butese del 15/11/2008. Campionato di III categoria. In C.U. n.23 dell’11/12/2008 della delegazione Provinciale di Pisa. Reclamo della società Butese avverso il provvedimento del G.S. provinciale che ha respinto il reclamo della stessa società la quale lamenta la irregolare posizione del calciatore dello Sporting Club Capanne, sig. Fogli Thomas, che avrebbe rivestito un duplice tesseramento federale, ovvero quello di calciatore dello Sporting Club Capanne e quello di dirigente della societa A.S.D. Capanne. Il G.S. ha ritenuto invece regolare la posizione del Fogli il quale, prima di essere tesserato per la società Sporting Club Capanne aveva provveduto a formulare, con i modi previsti dalla normativa federale, le dimissioni da dirigente della società A.S.D. Capanne. La reclamante, avanti a questo Collegio, ritiene altresì errata la pronuncia del G.S. appellandosi al disposto di cui all’art. 21 n.4 delle N.O.I.F. in tema di impossibilità di un contemporaneo tesseramento di un soggetto come calciatore o tecnico e dirigente. Chiede la revisione della decisione di primo grado con conseguente vittoria della gara con il risultato di 0-3 e di essere presente in udienza. La C.D. ha provveduto a convocare il rappresentante della reclamante all’udienza del 16/01/2009 ed in questa sede è stato confermato sostanzialmente il contenuto del gravame. A rafforzare la tesi della predetta il suo rappresentante ha ripreso un passo della decisione del G.S. ove si evidenzia una dichiarazione del Fogli secondo la quale egli non avrebbe sottoscritto, per la corrente stagione sportiva, alcun modulo per il tesseramento come dirigente per la A.S.D. Capanne. Con separato atto la società Sporting Club Capanne ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni. La C.D esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo La decisione del G.S. appare assolutamente corretta in punto di diritto oltre che convincente dal punto di vista motivazionale. Il Fogli, al di la della sua dichiarazione di non sottoscrizione di modulistica per la società A.S.D. Capanne, dimostra invece di essere stato per un certo periodo dirigente di detta società. Tale certezza la si ricava dallo stesso comportamento del Fogli il quale ha manifestato compiutamente la volontà di dimettersi da tale incarico. Se il Fogli non era tesserato, non avendo egli sottoscritto alcun documento in tale senso, per quale motivo si è sentito obbligato a rassegnare le dimissioni dal suo incarico? Tale particolare non è comunque sfuggito al G.S. il quale ha provveduto a trasmettere gli atti alla Procura Federale per fare chiarezza sulla vicenda. Tuttavia, per quanto concerne il presente giudizio, la sottoscrizione vera o apocrifa del tesseramento non riveste alcuna rilevanza, essendo invece determinante la manifestazione della volontà del Fogli di non essere più dirigente della A.S.D. Capanne. A questo punto, verificata la regolarità formale dell’iter modificativo della compagine societaria della A.S.D. Capanne, occorre esaminare la tempistica dei due eventi ovvero la formalizzazione delle dimissioni, la comunicazione delle stesse al C.R.T. e la sottoscrizione del Fogli del tesseramento come calciatore per lo Sporting Club Capanne. Il G.S. ha compiutamente accertato la non contemporaneità di status (dirigente e calciatore) del Fogli, concludendo correttamente che al momento della partecipazione alla gara che ci occupa (15/11/08), il Fogli non era più tesserato come dirigente della A.S.D. Capanne, bensì come calciatore di altra società in una situazione di non contemporaneità. L’art. 37 delle N.O.I.F. prevede che “ …ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi ed agli effetti federali ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”. Da quanto esposto deriva che dal 30/08/08 (data di ricezione al C.R.T. della comunicazione da parte della A.S.D. Capanne del mutamento della propria compagine sociale), il Fogli era sciolto da qualsiasi vincolo con la predetta e quindi libero di vincolarsi con altra società a qualsiasi titolo. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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