COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE DANIELE GIANSANTI ,DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ NO RECLUSION SOC. COOP. SIG.CLAUDIO BUFFONE, PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA 1 E 40 COMMA 4 NOIF E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., DEI DIRIGENTI LATTARULO DOMENICO, PAOLO DEL SOLE E VIRGILIO MASSIMO CAPPUCCI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. NONCHE’ DELLA SOCIETA’ NO RECLUSION SOC.COOP. PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE DANIELE GIANSANTI ,DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ NO RECLUSION SOC. COOP. SIG.CLAUDIO BUFFONE, PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA 1 E 40 COMMA 4 NOIF E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., DEI DIRIGENTI LATTARULO DOMENICO, PAOLO DEL SOLE E VIRGILIO MASSIMO CAPPUCCI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. NONCHE’ DELLA SOCIETA’ NO RECLUSION SOC.COOP. PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Daniele Giansanti, tesserato con la Società No Reclusion Soc. Coop., della Società stessa , del suo presidente Claudio Buffone , e dei Dirigenti come meglio indicati in premessa per tutte le violazioni di cui al dispositivo. Nell'atto del 02.07.2008 l'Organo requirente incolpava i deferiti di quanto loro addebitato, in relazione alla partecipazione del calciatore Giansanti a nove gare del campionato di terza categoria della Provincia di Roma, quelle del 13, 21,26 28 Ottobre 2007, del giorno 4, 17, 25, Novembre 2007 e del 01, 9, e 15 Dicembre 2007, senza essere tesserato con la Società No Rreclusion Soc.Coop. che l'aveva schierato in campo. La predetta Società, invero, aveva consegnato a mano il tesseramento alla competente Delegazione provinciale di Roma il 12.10.2007 ma il calciatore risultava ancora tesserato con altra Società e quindi il competente Ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota del 03-12-2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della Società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, quali il calciatore, del presidente che aveva sottoscritto la richiesta del tesseramento del giocatore poi utilizzato irregolarmente e dei dirigenti per avere gli stessi, sottoscritto lo distinte di gara. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, nella stessa era presente anche per il giocatore Giansanti il dirigente Sig. Lattarulo, il quale ribadiva la sua buona fede , dando per valide e rassicuranti le dichiarazioni del calciatore in merito al suo svincolo, mentre per gli altri deferiti nessuno era presente e tanto meno gli stessi facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva per il calciatore Giansanti la squalifica per quattro mesi, per il presidente Claudio Buffone l’inibizione per sei mesi , per i dirigenti Sig.ri Del Sole, Cappucci tre mesi di inibizione , per il Sig: Lattarulo cinque mesi di inibizione e per la Società No Reclusion Soc. Coop, la penalizzazione di otto punti in classifica. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E' evidente che la irregolarità dell'utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società defer,ita, come ritualmente chiesto, in quanto tesserato con altra società. Ne consegue la responsabilità del calciatore e nella fattispecie, del presidente che sottoscrisse la richiesta di tesseramento, come della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L'organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell'elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell'un caso o nell'altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l'elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l'utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dell'utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto, (e lo si precisa dopo le partite disputate dal calciatore in posizione irregolare), è valenza di assoluta buona fede e ciò soprattutto per le gare del 13, 21,28 / Ottobre 07 , del 04, 17, 25 Novembre, e del 1° Dicembre 2007, come per presunzione del giorno 9 Dicembre, perchè rientrante nei termini amministrativi della notifica dell’atto di moratoria da parte del Comitato Regionale Lazio, rimanendo ad onor del vero, invece censurabile l’impiego del giocatore nella gara del 15 Dicembre 2007. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla Società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene quindi di meglio adeguare la sanzioni nei confronti del calciatore e del Presidente Buffone come del Dirigente, mentre a carico della Società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi con la minima penalizzazione. DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore Giansanti Daniele quattro giornate di squalifica, al Presidente Sig. Claudio Buffone 35 giorni di inibizione, ai Dirigenti Del Sole, Cappucci e Lattarulo 15 giorni d’inibizione ciascuno ed in fine alla Società No Reclusion Coop non luogo a procedersi per inattività . Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si comunichi .
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