COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ PISONIANO, DEL CALCIATORE ANSINI EMANUELE, DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ BERNARDINI GIOVANNI E DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE ZUCCARI PIERLUIGI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ PISONIANO, DEL CALCIATORE ANSINI EMANUELE, DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ BERNARDINI GIOVANNI E DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE ZUCCARI PIERLUIGI La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale con atto del 18 novembre 2008 il calciatore Ansini Emanuele, attualmente tesserato con il Pisoniano, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 40 comma 4 delle N.O.I.F. ed all’articolo 10 comma 2 CGS, nonché per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto; il Sig. Bernardini Giovanni, quale Presidente della ASD Pisoniano, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF ed all’art. 10 comma 2 CGS, nonché per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione agli art. 7 comma 1 e 16 c. 1 dello Statuto; il Sig. Zuccari Pierluigi, quale dirigente accompagnatore del Pisoniano per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, con riferimento agli articolo 7 comma 1 e 16 c. 1 dello Statuto ed, infine,la società ASD Pisoniano per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio dirigente. A sostegno dell’atto di deferimento l’Organo inquirente e requirente deduceva che, a seguito di circostanziata denuncia operata dal Presidente del Comitato Regionale Lazio, si era rilevato che la società Pisoniano aveva consegnato a mano presso la sede del Comitato Regionale Lazio in data 5.9.2008 il modulo di aggiornamento della posizione di tesseramento del calciatore Ansini Emanuele nato il 1-8-1989; modulo regolarmente sottoscritto dal calciatore e dal Presidente della società Pisoniano. A seguito di verifica effettuata dai competenti uffici del Comitato ricevente, si era appurato che il predetto calciatore alla data di inoltro del modulo, risultava ancora tesserato con la società ASD Aquila Calcio 1927; l’Ufficio quindi comunicava il 17-9-2008 alla società a mezzo raccomandata, anticipata via fax , che il predetto tesseramento veniva passato agli atti nullo per la sussistenza di un precedente e valido tesseramento. Replicava il 18-9-2008 la società, con comunicazione inviata a mezzo fax al Comitato Regionale, di aver provveduto a regolarizzare la posizione di tesseramento inviando il 13-9-2008 a mezzo raccomandata la lista di trasferimento del calciatore, regolarmente sottoscritta dai legali rappresentanti della cedente e della cessionaria e dal calciatore, allegando altresì la ricevuta della raccomandata in questione. Il competente Comitato eseguiva ulteriori accertamenti e, mediante interrogazione del sito ufficiale delle Poste Italiane nella sezione riservata alla ricerca delle raccomandate, rilevava che la raccomandata in questione risultava accettata dal centro di spedizione il 18-9-2008 e non il 13-9-2008 come sostenuto dalla società Pisoniano ed apparentemente attestato dal timbro postale apposto sulla ricevuta della raccomandata. Il tesseramento del citato calciatore decorreva quindi dalla data del 18-9-2008 e non dal 13-9-2008 come preteso dalla Società. Risultava altresì che il calciatore Ansini aveva disputato la gara di campionato del 14-9-2008 disputata dal Pisoniano contro il Mentana Jenne, e la gara di Coppa Italia Eccellenza, regionale, del 17-9-2008 contro il Centro Italia Stella d’Oro. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione del 7 gennaio 2009 per la discussione del ricorso, assegnando ai soggetti deferiti termine sino al 3-1-2009 per il deposito di memorie difensive ed ulteriori istanze difensive. Faceva pervenire memoria difensiva l’Avv. Giovanni Bernardini, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società deferita, che contestava l’atto di deferimento ricostruendo puntigliosamente i fatti. In sostanza la società deferita asserisce che l’invio del modulo di aggiornamento tessera sarebbe frutto di un mero errore di segreteria, in quanto il calciatore Ansini, giovane ed inesperto, avrebbe errato sulla natura dei documenti consegnatigli dalla società Aquila, ritenendo la lista di trasferimento effettivamente consegnata, come accordo di svincolo, denominato in gergo “tre fogli”. Resisi conto dell’errore, quando il calciatore ha effettivamente mostrato i documenti di cui era in possesso, la società avrebbe provveduto ad inviare immediatamente la lista di trasferimento, regolarizzando la posizione ex tunc, e quindi dal 5-9-2008, o, quantomeno, ex nunc, dal 13-9-2008, data di spedizione documentata dal timbro postale. Nella difesa era poi contenuta una parte molto approfondita sulle modalità di accettazione delle raccomandate pre affrancate che, a detta della esponente, si svolgerebbe con l’accettazione allo sportello del plico mediante l’apposizione dei timbri manuali ad inchiostro, contenenti la data di effettiva ricezione, e poi sarebbero “lavorate” in un secondo momento con la presa in carico nel sistema informatico. Poteva quindi verificarsi che una raccomandata con timbro manuale del 13 settembre 2008, in quanto consegnata allo sportello dell’Ufficio Postale in tale data, venisse effettivamente lavorata e caricata nel sistema il successivo 18 settembre 2008 e, quindi, risultasse accettata nel sistema in tale data. Aggiungeva che tale modalità di accettazione sarebbe usuale per i clienti con grande massa di corrispondenza, quali gli studi professionali o le società, che, per evitare le file, pre affrancar ebbero le raccomandata con l’apposizione dei francobolli corrispondenti, eliminando così il passaggio della presa in carico tramite la macchina obliteratrice e l’utilizzo della penna ottica sulla tracciatura. Concludeva affermando che la posizione del calciatore nelle due gare in questione doveva ritenersi assolutamente regolare e che la società ed i dirigenti, oltre che lo stesso calciatore, dovevano essere prosciolti da ogni addebito. In sede di riunione compariva il Presidente Bernardini che ribadiva puntualmente tutte le deduzioni difensive insistendo per il proscioglimento di tutti i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva invece per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva la squalifica di mesi 4 a carico del calciatore Ansini Emanuele, l’inibizione per mesi 6 a carico del Presidente Bernardini Giovanni, l’inibizione per mesi due a carico del dirigente Zuccari Pierluigi, e l’ammenda di € 1.000,00 e due punti di penalizzazione a carico della società Pisoniano. Ritiene innanzitutto la Commissione che la violazione ascritta a carico del calciatore Ansini, del Presidente Bernardini e della società Pisoniano per il capo di incolpazione relativo alla sussistenza di un doppio tesseramento del calciatore sia documentata “per tabulas”. Risulta indiscutibilmente che il calciatore unitamente al Presidente Bernardini sottoscrissero in data anteriore e prossima al 5-9-2008, data del deposito, un modulo di aggiornamento, richiedendo il tesseramento dell’Ansini che, invece, risultava ancora tesserato con altra società. Tutte le giustificazioni addotte dalla società e dal Presidente, non solo non valgono ad escludere il fatto, ma avvalorano uno scenario di assoluta noncuranza e sciatteria nel condurre le pratiche di tesseramento, in quanto, a tutto concedere, si dovrebbe concludere che in quella società, pur appartenente alla categoria apicale del settore regionale della Lega, i tesseramenti vengano inviati “involontariamente” e confusi in “mezzo ad altri” e senza alcun serio controllo dello “status di libero” del tesserando. Proprio quello che le rigide norme in materia di tesseramento vorrebbero escludere, richiamando le società ed il Presidente, in prima persona, al più rigido ed oculato controllo possibile della posizione del calciatore; controllo agevolato dalla totale meccanizzazione delle procedure e dalla disponibilità sempre mostrata dagli Uffici del Comitato per agevolare le società in tali pratiche. Ritiene altresì la Commissione che sia pienamente provato anche il secondo capo di incolpazione relativo alla disputa di due gare ufficiali da parte del calciatore Ansini in posizione irregolare. Soccorre tale conclusione un dato formale ed uno sostanziale. Dal punto di vista formale l’Organo giudicante non può che assumere quali valide e cogenti le risultanze dell’Ufficio tesseramento che attestano la decorrenza del tesseramento a favore della società Pisoniano dal 18-9-2008. Tali risultanze non possono essere modificate dalla Commissione che deve prenderle come punto di riferimento fattuale e che, al più, nel caso le ritenesse viziate da evidente errore di fatto o di diritto, dovrebbe sospendere la decisione rimettendo alla Commissione Tesseramenti la decisione sul punto controverso. Nella specie, però, le risultanze formali sono pienamente coerenti a quanto portato dai documenti in atti e non meritano alcun ulteriore approfondimento. Infatti il sistema di tracciatura elettronica delle raccomandate introdotto da Poste Italiane SpA si basa sulla riconoscibilità del plico postale non solo tramite il numero ma attraverso il codice a barre contenuto nell’adesivo apposto sulla busta dal cliente e sulla copia della ricevuta di accettazione. Il plico, sia esso affrancato o meno, viene accettato allo sportello con l’immediata presa in carico tramite il passaggio della penna ottica sul codice e la istantanea registrazione nel sistema. Risulta in atti che la risposta univoca del sistema, pur con diverse interrogazioni, è che la raccomandata de quo è stata accettata allo sportello il 18-9-2008. La società ha insistito sul fatto che nella risposta del sistema si da atto che la raccomandata abbia data 13-9-2008 ma questo, anche a seguito di prove empiriche svolte dalla Commissione, non è corretto affermare in quanto la data del 13-8-2008 è quella introdotta dall’interrogante, e può variare a seconda dell’interrogazione senza che vari la risposta (in sostanza si è rilevato che si può introdurre una interrogazione con lo stesso numero di raccomandata e con date diverse e la risposta è sempre la medesima pur attribuendo il sistema data diversa all’interrogazione). I timbri manuali apposti sulla ricevuta e sul plico, pur difficilmente leggibili, e discrepanti non valgono certo a vincere le risultanze di un sofisticato sistema elettronico e telematico, dotato di assoluta sicurezza. Quindi è da confermare senz’altro il dato formale e cioè che il calciatore abbia contratto un valido tesseramento con la società Pisoniano solo in data 18-9-2008 e, quindi, la sua posizione nelle due gare in questione sia senz’altro da ritenere irregolare. Discende dall’affermazione di responsabilità sotto il duplice profilo di incolpazione la necessità di adeguare la sanzione al caso concreto, in riferimento alle richieste della Procura Federale che, se possono essere condivise, in linea di massima, relativamente alla pene per i due dirigenti, appaiono troppo afflittive per il calciatore. Appare invece incongrua per difetto la sanzione richiesta a carico della società. Si parla, infatti, di una gara ufficiale del corrente campionato e di una gara di Coppa Italia. Nella gara di campionato la società Pisoniano conseguì tre punti, risultando vincitrice sul campo. Per costante giurisprudenza della Commissione, da cui non vi sono motivi per discostarsi in questo caso, quando si rilevi una posizione irregolare nel campionato in corso, decorsi i termini per il reclamo di parte, alla società colpevole vengono sottratti tutti i punti conseguiti nella gara. Ciò per affermare una effettiva afflittività della sanzione in rapporto all’addebito; altrimenti, opinando, si agevolerebbe la commissione di tali illeciti in quanto la società, se non denunciata tempestivamente dall’avversaria, conseguirebbe comunque dei punti validi per la classifica e verrebbe, in sostanza, tentata dalla possibilità di “farla franca”. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere sussistenti tutti gli addebiti mossi ai soggetti deferiti e per l’effetto di fissare a carico di ciascuno le seguenti sanzioni disciplinari: Ansini Emanuele calciatore tesserato attualmente per l’ASD Pisoniano mesi uno di squalifica Bernardini Giovanni presidente dell’ASD Pisoniano mesi sei di inibizione Zuccari Pierluigi dirigente dell’ASD Pisoniano mesi uno di inibizione Società Pisoniano ammenda di € 1.000,00 e punti quattro di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Le sanzioni comminate decorrono dal momento della comunicazione agli interessati. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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