COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.74 del 21/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI GALLO ANTONIO E PALLOTTA FABIO -DEFERIMENTO A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. TEAM COLLETORTO E S.S.D. VINCHIATURO
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.74 del 21/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI GALLO ANTONIO E PALLOTTA FABIO -DEFERIMENTO A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. TEAM COLLETORTO E S.S.D. VINCHIATURO
Con atto n. 2833/1287pf07-08/GR/dl del 26 novembre 2008, la Procura Federale deferiva dinanzi a codesta Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Gallo Antonio, il sig. Pallotta Fabio, la società A.S.D. Team Colletorto e la società S.S.D. Vinchiaturo, per i fatti verificatisi durante la partita di terza categoria tra le due squadre del 26 gennaio 2008, per rispondere: il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver aggredito con calci, il calciatore della squadra avversaria, Pallotta Fabio, aggravato dalla circostanza di aver con lo stesso, successivamente a tale episodio, ingaggiato una colluttazione, così venendo meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, e per aver reso in sede di audizione innanzi agli organi di Giustizia Sportiva dichiarazioni non veritiere così contravvenendo a quanto previsto dal suddetto art. 1, comma 1; il secondo della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per avere ingaggiato una colluttazione con il calciatore Gallo Antonio della squadra avversaria così venendo meno ai principi di lealtà, correttezza e probità; la società Team Colletorto della violazione dell’art. 4, comma 2, C.G.S. per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati e della violazione dell’art. 14, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per i fatti commessi dai propri sostenitori in occasione della invasione di campo verificatasi al 35° del secondo tempo; la società Vinchiaturo della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva per i fatti addebitati ai propri sostenitori.
La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della comunicazione alle parti ed alla Procura Federale della riunione fissata per discutere del deferimento, ha dichiarato aperto il dibattimento.
Sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale, Avv. Leonardo Cotugno, il sig. Gallo Antonio, il sig. Pallotta Fabio, il sig. Paradiso Sandro Presidente pro-tempore della società Team Colletorto ed il sig. Primiani Claudio Vice Presidente pro-tempore della società Vinchiaturo. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento e si è riservato le conclusioni al termine dell’audizione dei deferiti. I due calciatori ed i rappresentanti delle società sono stati ascoltati sui fatti di causa e le loro dichiarazioni sono state raccolte a verbale.
Chiuso il dibattimento il rappresentante della Procura Federale, dopo aver contestato alcune dichiarazioni rese dai calciatori Gallo e Pallotta, ha concluso richiedendo le seguenti sanzioni a carico dei deferiti: mesi sei di squalifica al calciatore Gallo Antonio; mesi quattro di squalifica per il calciatore Pallotta Fabio; euro 4.000 di ammenda per la società A.S.D. Team Collotorto; euro 3.000 di ammenda per la società S.S.D. Vinchiaturo.
I deferiti hanno chiesto di andare esenti da responsabilità con riferimento ai fatti loro contestati.
La Commissione Disciplinare si è riservata la decisione.
La seguente decisione è stata depositata in segreteria in data 20 gennaio 2009.
DECISIONE
Dalle deposizioni rese in sede di indagine dai deferiti e da altri calciatori, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di dibattimento è risultato senza alcun dubbio che il comportamento tenuto dai calciatori Gallo Antonio e Pallotta Fabio, dopo la rete segnata dal Team Colletorto al 35° del secondo tempo nella gara giocata il 26 gennaio 2008, è stata la causa scatenante della successiva rissa che ha impegnato i calciatori ed i dirigenti di entrambe le squadre. Il Gallo, che voleva accelerare la ripresa del gioco, ha scalciato il Pallotta che lo ostacolava e che a sua volta colpiva il Gallo. A seguito di ciò altri calciatori sono intervenuti e così ne è venuta fuori la rissa riportata negli atti ufficiali di gara e confermata dalle indagini. I suddetti, quindi, debbono rispondere delle violazioni loro contestate dalla Procura Federale tenendo anche conto degli effetti che la loro condotta violenta ha avuto, anche con lesioni per il Pallotta ed altro calciatore certificate agli atti. Inoltre, Gallo Antonio deve rispondere anche per le dichiarazioni mendaci rese in sede di indagini, che vanno sanzionate anche se nella audizione davanti a questa Commissione sono state parzialmente modificate. Le due società rispondono entrambe di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per il comportamento tenuto dai propri calciatori e dirigenti, anche per la partecipazione alla rissa. La società Team Colletorto deve rispondere anche della medesima violazione per il comportamento tenuto dai propri sostenitori che “si sono addensati con fare minaccioso nei pressi della recinzione vicino la quale si consumavano i fatti di cui sopra, invitando i giocatori della propria squadra ad avere comportamento intimidatorio, violento e minaccioso nei confronti dei giocatori della squadra del Vinchiaturo”, così come si legge dal supplemento di rapporto dell’arbitro.Non risultano, invece, elementi sufficienti per riconoscere anche la violazione dell’art. 14, comma 1, del C.G.S. per la società Team Colletorto. La invasione di campo da parte di propri sostenitori, che porterebbe alla applicazione dell’art. 14 del C.G.S., non è confermata agli atti. Solo i calciatori Pallotta Fabio e Puzo Massimo, entrambi del Vinchiaturo, riferiscono in merito all’ingresso in campo di sostenitori del Colletorto; il primo ha dichiarato di aver “percepito che intorno si era scatenato un parapiglia che ha visto coinvolti anche alcuni spettatori presenti oltre i calciatori di entrambe le squadre”, mentre era accasciato a terra a seguito dei calci ricevuti in occasione della rete del Team Colletorto; il secondo ha dichiarato che dopo l’episodio conseguente alla rete “sono entrati tifosi del Colletorto”. Nel supplemento di rapporto del direttore di gara, allegato agli atti, viene riportato solo “l’indebito ingresso nel rettangolo di gioco di almeno due persone non iscritte nell’elenco dei giocatori partecipanti alla gara, i quali però non assumevano alcun fare minaccioso”. Ciò comporta solo che la società Team Colletorto deve rispondere per aver permesso l’ingresso in campo di persone non autorizzate. Né è possibile riconoscere la violazione dell‘art. 4, comma 1, del C.G.S. a carico della medesima società perché a parere di questa Commissione Disciplinare non è applicabile al caso in esame.
Quanto sopra induce questa Commissione Disciplinare a valutare le richieste di sanzioni avanzate dal rappresentante della Procura Federale riportandole alla ricostruzione di cui sopra e a ridurle in modo equo, tenendo conto, per quelle pecuniarie, della realtà locale e della categoria di appartenenza delle due squadre.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale del Molise delibera di infliggere al calciatore Gallo Antonio la sanzione della squalifica per mesi tre, al calciatore Pallotta Fabio la sanzione della squalifica per mesi due, alla società A.S.D. Team Colletorto la sanzione della ammenda di euro 600 e alla società S.S.D. Vinchiaturo la sanzione della ammenda di euro 500.
Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle suddette sanzioni
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