COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor RABBIA Felice, Presidente A.S.D. COURMAYEUR, della società A.S.D. COURMAYEUR per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 comma 3 Reg. L.N.D. la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor RABBIA Felice, Presidente A.S.D. COURMAYEUR, della società A.S.D. COURMAYEUR per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 comma 3 Reg. L.N.D. la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 13118 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. RABBIA Felice per avere nella sua qualità di Presidente delle società COURMAYEUR, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, consentito la partecipazione della propria Società al primo torneo “Giovani promesse” organizzato dalla A.S.D. CERVESAME BIELLA nel mese di settembre 2007 nonostante il preventivo parere contrario espresso, in merito a tale partecipazione dalla Delegazione Provinciale di Aosta; la società COURMAYEUR per responsabilità diretta nel comportamento ascritto al proprio Presidente. Nella seduta 1619, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Stefano PAPA in rappresentanza della Procura Federale, il sig. RABBIA Felice e il sig. RISSO Luis in qualità di attuale Presidente della società A.S.D. COURMAYEUR..P reliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico del sig. RABBIA giorni venti di inibizione, a carico della società COURMAYEUR ammenda di € 350,00.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità del tesserato e della Società incolpata e considerata la congruità della sanzione concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti.. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica, a norma dell’art.23 C.G.S., le seguenti sanzioni: - a carico del sig. RABBIA Felice giorni venti di inibizione, , - a carico della società U.S.D. COURMAYEUR ammenda di € 350,00
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